Motivazione apparente della CTR e omessa pronuncia su motivo riproposto (Cass. civ. Sez. V n. 4091 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza che, pur materialmente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché si fonda su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento. La censura proposta ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può essere riqualificata d’ufficio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando il vizio lamentato consista, nella sostanza, in omessa motivazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale che non offra risposta alcuna al motivo di appello riproposto e che si limiti ad affermare una “carenza fattuale e giuridica” dell’atto impugnato integra il vizio denunciato ed è cassata con rinvio.
Il Fatto
Il Comune ha notificato al contribuente un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativa a un terreno, sul presupposto del mancato pagamento dell’imposta a fronte della dedotta destinazione agricola e non edificatoria dell’area. Il contribuente ha impugnato l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. L’appello del Comune è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha rilevato come l’amministrazione nulla di specifico avesse obiettato in ordine al difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento.
Avverso tale pronuncia il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. I controricorrenti si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità del primo motivo per il dedotto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sulla questione dell’annullamento dell’atto per difetto di sottoscrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, fondata sul preteso giudicato interno: l’eccezione è infondata, perché l’appellante aveva espressamente contestato quella parte della decisione di primo grado.
Le argomentazioni del ricorso inducono la Corte a riqualificare la censura, originariamente articolata ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nei termini dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente: nella sostanza il ricorrente lamenta un’omessa motivazione. Così riqualificato, il motivo è fondato.
La CTR aveva affermato che l’appellante nulla di specifico aveva eccepito sulla mancata sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario responsabile. Viceversa, il Comune aveva sostenuto con i motivi di appello, citando la relativa normativa, che la mancanza di sottoscrizione fosse legittima, richiamando l’art. 3 d.lgs. 39/1993 e l’art. 1, comma 87, legge 549/1995, e deducendo che la firma autografa fosse stata sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. Su tale contestazione la CTR non ha offerto risposta alcuna.
Anche il secondo motivo, con cui si denuncia la carenza assoluta di motivazione, è fondato. La Corte richiama il principio per cui la motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, consta di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non consentendo alcun controllo sulla logicità del ragionamento, e cita sul punto Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977, Cass., 7 aprile 2017, n. 9105, Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667 e Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599.
Nel caso di specie la CTR non ha offerto una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale, risultando sostanzialmente nulla sul punto in contestazione. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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