Esenzione IVA per trasporti turistico-ricreativi e notifica diretta dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 8975 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esenzione per le prestazioni di trasporto urbano di persone di cui all’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dall’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, convertito nella l. n. 91/2022, norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, trova applicazione anche quando le prestazioni siano effettuate per finalità turistico-ricreative, purché abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del medesimo d.P.R. La notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, anche c.d. impoesattivi, da parte degli uffici finanziari è legittima ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890/1982, senza necessità di relata di notifica.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di trasporto di persone nella laguna di Venezia, impugnava un avviso di accertamento per l’anno 2013, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato il mancato assoggettamento ad IVA delle proprie prestazioni, qualificate come turistico-ricreative e non come trasporto urbano esente. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando la mancata applicazione della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, la nullità della notifica dell’avviso e l’erronea esclusione dell’esenzione. Nelle more del giudizio, l’Agenzia annullava parzialmente la pretesa in autotutela per l’anno d’imposta 2013.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente la cessazione della materia del contendere limitatamente alle prestazioni oggetto dell’annullamento parziale disposto in autotutela, sul quale le parti avevano raggiunto un accordo processuale.
Quanto al secondo motivo, relativo alla notifica, la Corte lo ritiene infondato. Richiamando il proprio precedente di Cass. n. 21936 del 2024, afferma che l’art. 29 del d.l. n. 78/2010 non ha innovato il regime di notifica degli atti impositivi, limitandosi a concentrare la riscossione nell’accertamento. L’art. 14 della l. n. 890/1982 continua a consentire la notificazione degli avvisi “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari” senza distinzioni tra atti impositivi e impoesattivi. Tale conclusione è avvalorata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, che riconoscono nella notifica diretta un sufficiente livello di conoscibilità per il destinatario.
Sul primo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte li ritiene fondati. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022 ha chiarito che l’esenzione per il trasporto di persone si applica anche per finalità turistico-ricreative, purché l’oggetto sia esclusivamente il trasporto e non siano forniti ulteriori servizi. La Corte precisa che tale disposizione ha efficacia retroattiva, operando per le controversie pendenti, con esclusione dei soli rapporti esauriti, come già affermato da Cass. n. 35054 del 2023.
La Corte censura la sentenza impugnata per non aver verificato se le prestazioni connesse al trasporto, quali la somministrazione di cibi e bevande e la presenza di hostess, fossero accessorie alla prestazione principale o costituissero prestazioni autonome, dando vita a un pacchetto turistico. Richiamando la giurisprudenza unionale e di legittimità (tra cui Cass. n. 3893 del 2023 e Cass. n. 25485 del 2022), la Corte ribadisce che una prestazione è accessoria quando non costituisce un fine a sé stante per la clientela, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. Ne consegue che, se accessorie, le prestazioni connesse seguono il regime fiscale del trasporto esente; diversamente, la prestazione complessiva potrebbe configurarsi come pacchetto turistico, nel quale è il trasporto a essere accessorio.
La Corte accoglie quindi il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie e per le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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