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Società fallita: se il curatore non impugna l’accertamento, può farlo l’amministratore, non il socio (Cass. civ. Sez. V n. 3741 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell’atto impositivo, con riferimento ai rapporti d’imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l’atto. (Rv. 678060-01)

Il Fatto

Una s.r.l. aveva ricevuto un avviso di accertamento IRES e IRAP per l’anno 2011, con recupero di costi da acquisti in Paesi «black list» per oltre 1,4 milioni di euro e sanzioni, anche ai fini IVA, per infedele dichiarazione e indebita detrazione; era seguita una cartella di pagamento per l’IVA dichiarata in una dichiarazione integrativa e non versata. La società era stata dichiarata fallita nel maggio 2013; in precedenza le quote erano state sequestrate in sede penale e il custode giudiziario era stato nominato amministratore unico, carica mantenuta fino all’ottobre 2013, quando, dopo il dissequestro, l’assemblea aveva rinominato amministratore il socio unico. Né il curatore né il custode-amministratore avevano impugnato gli atti, notificati alla società in persona del curatore.

Il socio unico ha impugnato l’avviso in proprio, come amministratore, socio e creditore, e per conto della società fallita; ha impugnato la cartella per conto della società. La CTP di Roma ha riconosciuto la legittimazione per l’inerzia della curatela, annullato il recupero dei costi black list ritenendo provata l’attività effettiva dei fornitori esteri, annullato la cartella perché la dichiarazione integrativa era stata presentata dal custode senza autorizzazione giudiziale, e confermato le sanzioni. La CTR del Lazio ha respinto gli appelli riuniti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con tre motivi; il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sul difetto di legittimazione, è parzialmente fondato. Quanto alla qualità di amministratore, il ricorso di primo grado è stato depositato nel dicembre 2013, dopo la nuova nomina; la cartella è stata impugnata per conto della società nel rispetto degli artt. 20 e 21 d.lgs. n. 546/1992. Per giurisprudenza costante (S.U. n. 11297/2023), se i presupposti del rapporto tributario si sono formati prima del fallimento, il fallito può impugnare l’atto ex art. 43 l.fall. a condizione che il curatore sia rimasto inerte. La tesi dell’Agenzia, secondo cui il curatore avrebbe dovuto essere diffidato, è smentita: nel settore tributario, a differenza degli altri giudizi (Cass. n. 30732/2025), basta la mera inerzia, indipendentemente dalla sua consapevolezza (Cass. n. 21333/2024).

Conclusioni opposte per la qualità di socio e creditore. Lo schermo societario esclude che il socio unico si identifichi con la società: il soggetto obbligato è la società in persona dell’amministratore, e l’interesse del socio alla conservazione del patrimonio sociale è tutelato solo con gli strumenti interni dell’ordinamento societario, non con un ricorso in proprio ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 12114/2003; n. 29325/2021). Neppure l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. legittima il socio-creditore ad agire verso i terzi (Cass. n. 5323/2003).

Il secondo motivo è fondato: per dedurre i costi black list ex art. 110, commi 10 e 11, TUIR occorre provare l’operatività effettiva dell’impresa estera e l’effettività della transazione, non bastando elementi formali come l’iscrizione al registro delle imprese (Cass. n. 5264/2019); la CTR ha inoltre esaminato solo uno dei fornitori. Fondato anche il terzo motivo: la dichiarazione integrativa era stata sottoscritta dal custode in qualità di amministratore unico nominato dall’assemblea, senza necessità di autorizzazione giudiziale. Il ricorso incidentale è rigettato: la questione sulle sanzioni IVA ex art. 17 d.lgs. n. 472/1997 era stata decisa implicitamente e non risulta tempestivamente sollevata; la motivazione per relationem è ammissibile se, come qui, dà conto delle argomentazioni delle parti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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