Revocatoria fallimentare di rimesse anomale su conti chiusi e inammissibilità della rivalutazione del materiale indiziario (Cass. civ. Sez. 1 n. 18172 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scientia decoctionis costituisce elemento soggettivo della revocatoria fallimentare che può essere dimostrato anche mediante presunzioni, purché gli elementi indiziari, valutati gli uni per mezzo degli altri, risultino complessivamente idonei a far ritenere che il terzo, usando la normale prudenza rapportata alle proprie qualità e condizioni operative, non abbia potuto percepire i sintomi della decozione. È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando la violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 67 l.fall., solleciti in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici, riservata al giudice di merito. Nell’ambito di un’operazione di anticipazione su fatture, il mancato riaccredito sul conto della somma incassata dal debitore ceduto, impiegata per estinguere pregresse passività, integra una modalità anomala di adempimento, revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., specie quando il conto risulti già chiuso.
Il Fatto
Il Fallimento di una società aveva agito in revocatoria nei confronti della banca, contestando la ricezione di pagamenti in bonifico da parte di società terze, trattenuti a deconto del proprio credito dopo l’estinzione dei rapporti di conto corrente, nonché l’incasso di somme per sconfinamenti oltre i limiti degli affidamenti nell’anno anteriore al fallimento. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano accolto le domande, dichiarando l’inefficacia degli atti solutori per complessivi € 222.680,81 e condannando l’istituto alla restituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sui tre motivi di ricorso proposti dalla banca, ha valutato la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisandone i profili di inammissibilità e facendone proprie le argomentazioni.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla scientia decoctionis, il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia di presunzioni, valutando gli indizi nella loro completezza e complessità. Il motivo, pur deducendo formalmente la violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità, ove l’interpretazione e la selezione del materiale indiziario restano affidate al giudice del merito.
Con riguardo al secondo motivo, concernente la natura degli accrediti incamerati dalla banca, la Corte ha ribadito che, nell’ambito di un’operazione di anticipazione su fatture regolata in conto corrente, il mancato riaccredito delle somme incassate dal terzo debitore e il loro utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista costituiscono una modalità anomala di estinzione dell’obbligazione, revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. Tale principio trova ancor più piena applicazione nel caso in cui il conto risulti già chiuso, come nella specie, rendendo palese la funzione solutoria dell’operazione.
L’inammissibilità dei primi due motivi ha assorbito il terzo, relativo alla statuizione sulle spese, fondato sul presupposto dell’accoglimento del ricorso. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e, considerata la natura pretestuosa dell’impugnazione, all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., rispettivamente in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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