Spese di bonifica ammesse al passivo solo se già sostenute (Cass. civ. Sez. 1 n. 22580 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’ente territoriale per le spese di interventi di bonifica e ripristino ambientale, effettuati in via sostitutiva ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, può essere ammesso al passivo della procedura concorsuale esclusivamente per le spese già sostenute, con esclusione di quelle da sostenere (c.d. spese future). Non è ammessa l’ammissione con riserva, stante la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 96 l.f.. La mera produzione delle determine dirigenziali di affidamento dell’incarico o del contratto di appalto è inidonea a provare il credito, essendo necessario dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese. L’azione di rivalsa, di natura indennitaria, è garantita dal privilegio speciale immobiliare sul sito, ai sensi dell’art. 253, comma 2, TUA, ma sorge solo dopo l’effettuazione delle opere.
Il Fatto
Il Comune aveva ingiunto alla società in liquidazione coatta amministrativa, ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dei luoghi. Di fronte all’inerzia della procedura, l’ente aveva appaltato i lavori di bonifica a terzi, aggiudicando il servizio con apposite determine dirigenziali e chiedendo l’ammissione al passivo per i relativi importi, in prededuzione ai sensi dell’art. 253, comma 4, TUA. Il tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo, rilevando che il Comune non aveva prodotto i contratti di affidamento né provato l’effettivo pagamento delle somme, gravando sull’opponente l’onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto. Avverso tale decreto il Comune proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, incentrati sulla violazione delle norme in materia di prova del credito nella insinuazione al passivo e sulla sussistenza di un diritto-dovere all’intervento sostitutivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Il thema decidendum non concerneva la legittimità dell’azione di rivalsa in sé, quanto il requisito della effettività della spesa ai fini dell’ammissione al passivo. La S.C. ha richiamato il proprio recente principio, secondo cui possono essere ammesse al passivo esclusivamente le spese già sostenute, con esclusione delle “spese future”. Ciò in quanto sia l’art. 17, comma 9, del d.lgs. n. 22 del 1997 sia l’art. 253, comma 2, TUA fanno espresso riferimento al diritto di rivalsa dell’ente territoriale solo dopo l’effettuazione delle opere di ripristino e la sopportazione delle relative spese.
La Corte ha quindi precisato che non rileva la produzione in giudizio della delibera di affidamento dell’incarico, né del contratto di appalto stipulato: è necessario dimostrare di avere sostenuto le spese necessarie per le opere di bonifica e di ripristino. La determina dirigenziale, pur costituendo un vincolo giuridico e un impegno di spesa per l’ente, non equivale all’effettivo esborso. La natura indennitaria dell’obbligazione gravante ex lege sul responsabile dell’inquinamento, ribadita anche dalla giurisprudenza costituzionale, conferma che il credito restitutorio sorge solo a fronte delle “spese sopportate” dalle amministrazioni.
In applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che la mancata produzione dei contratti di appalto da parte del Comune, da un lato, e la mancata prova dell’effettivo pagamento delle somme, dall’altro, potessero ritenersi superate dalla sola esistenza delle determine di affidamento. Il credito vantato, non essendo assistito dalla prova del sostenimento della spesa, non poteva trovare ingresso nel passivo, restando assorbito ogni profilo concernente la congruità degli importi impegnati.
La Corte ha, infine, rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, Iva e cpa, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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