Impianti idrici industriali nel gruppo D e non nella categoria E (Cass. civ. Sez. V n. 21295 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale degli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006, instaura una vera e propria incompatibilità tra il classamento nella categoria E e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, quando lo stesso presenti autonomia funzionale e reddituale. L’attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica, essendo organizzata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e retta da una tariffa che costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. Ne consegue che gli impianti industriali destinati al trattamento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari censibili nella categoria E, propria dei fabbricati sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica produttiva, ma vanno classificati nel gruppo D, nella specie in categoria D/7. La destinazione dell’impianto a un servizio di interesse generale e l’affidamento dello stesso a una società a rilevante partecipazione pubblica, operante in regime di in house providing e senza fine di lucro, non sono circostanze idonee a escludere la natura imprenditoriale dell’attività.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società interamente a capitale pubblico, gestore del servizio idrico integrato per concessione di un ambito territoriale ottimale e per i comuni aderenti, un avviso di accertamento con il quale riclassificava un’unità immobiliare — un locale tecnico con vasca di carico delle acque al servizio dell’acquedotto — dalla categoria E/3 alla categoria D/7. L’amministrazione sosteneva che l’impianto fosse adibito ad attività imprenditoriale e che non fosse dirimente la circostanza della proprietà pubblica e della destinazione a pubblico servizio.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva l’appello dell’amministrazione, valorizzando la natura di pubblico interesse dell’attività, la condizione di società in house providing e l’assenza di scopo di lucro. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della normativa catastale e la priorità delle caratteristiche oggettive e funzionali del bene rispetto alla natura pubblica dell’attività svolta.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il R.D.L. n. 652/1939, il d.P.R. n. 1142/1949 e il d.P.R. n. 138/1998 ancorano il classamento alle caratteristiche oggettive del bene, mentre l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 sancisce l’incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale o industriale dell’immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità, già espresso in materia di impianti di depurazione, secondo cui è dirimente accertare se la gestione presenti i caratteri dell’economicità, intesa come perseguimento del c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi, nel senso che questi ultimi tendano a coprire i primi remunerando i fattori produttivi. La destinazione dell’impianto a un’attività di pubblico interesse è irrilevante: l’interesse generale non esclude che l’attività sia esercitata secondo parametri imprenditoriali, intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito mediante le tariffe applicate.

La Corte valorizza la normativa di settore. La legge n. 36/1994 e il d.lgs. n. 152/2006 impongono la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; la tariffa è configurata come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, con fonte nel contratto di utenza. Il servizio è qualificabile come servizio a rilevanza economica, come confermato dalle note pronunce della Corte costituzionale n. 325 del 2010 e n. 187 del 2011. In linea, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 2006 ha chiarito che le costruzioni destinate a ospitare impianti per il trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali e vanno classificate nel gruppo D.

Né la natura economica dell’attività viene meno per il fatto che a gestire il servizio sia una società partecipata dal comune: rilevano le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale. Quanto all’autonomia funzionale e reddituale, essa è acclarata dalla stessa costituzione catastale dell’immobile da parte della società, che lo ha considerato unità immobiliare autonoma. La Corte richiama inoltre la nozione eurounitaria di impresa, che prescinde dallo status giuridico del soggetto e si correla allo svolgimento di un’attività economica.

I motivi sono pertanto fondati. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità e si atterrà al principio di diritto enunciato: gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue rientrano nel gruppo D, nella specie in D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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