Raddoppio dei termini di accertamento per obbligo di denuncia penale: basta il presupposto astratto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8075 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128/2015 e alla l. n. 208/2015, consegue al mero riscontro di fatti che, integrando seri indizi di reato, facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato. Il regime più stringente introdotto dall’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015, che richiede la presentazione o trasmissione della denuncia entro i termini ordinari, si applica solo alle fattispecie non ricomprese nel regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al legale rappresentante di una società e ai relativi soci altrettanti avvisi di accertamento, con i quali contestava maggiori redditi d’impresa, maggior reddito IRAP e IVA indebitamente detratta per gli anni d’imposta 2006 e 2007. Gli atti erano emessi all’esito di un controllo nei confronti di una società fornitrice, ritenuta una “società cartiera” per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, ritenendo le operazioni regolari e gli avvisi notificati oltre il termine di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Regionale, invece, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva applicabile il raddoppio dei termini in presenza del presupposto astratto dell’obbligo di denuncia. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui i contribuenti deducevano la violazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 e la necessità dell’effettiva presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari. Richiamando la sentenza Corte cost. n. 247/2011 e il consolidato orientamento di legittimità, la S.C. ha precisato che il raddoppio dei termini è ancorato all’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio che fa sorgere l’obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale, e non dipende dall’accertamento in concreto del reato o dal deposito della denuncia entro i termini di accertamento.

La Corte ha quindi richiamato il proprio recente indirizzo secondo cui il raddoppio consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia, anche se l’azione penale non è stata esercitata o è intervenuta una decisione di proscioglimento. Ha inoltre escluso l’applicabilità del più restrittivo regime di cui all’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015: la disposizione transitoria, che richiama l’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati prima del 31 dicembre 2016. Nel caso di specie, gli avvisi erano stati notificati prima di tale data, atteso che il giudizio di primo grado si era concluso nel 2015, con conseguente applicazione del regime previgente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando la genericità della censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. I ricorrenti non avevano individuato con precisione il fatto storico discusso tra le parti e non valutato dalla Commissione Tributaria Regionale, limitandosi a contestare carenze dell’attività accertativa e profili attinenti all’onere della prova, già compiutamente esaminati dai giudici d’appello.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 331 c.p.p.

Tutte le 131 sentenze sull'art. 331 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *