Revocazione per errore di fatto e insindacabilità della valutazione giuridica (Cons. Stato n. 10072 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione, ordinaria e straordinaria, è mezzo di gravame a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 395 cod. proc. civ. L’errore di fatto di cui al n. 4 della norma consiste in una mera svista materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia fatto supporre esistente un fatto decisivo escluso dagli atti, o inesistente un fatto decisivo dagli atti accertato. Non integra il vizio revocatorio la contestazione dell’attività valutativa e interpretativa del giudice, né il mancato esame di argomentazioni difensive o di documenti, profili che al più configurano errores in iudicando. Quando la sentenza si fondi su una ratio decidendi di natura strettamente giuridica, l’intangibilità di quella autonoma e decisiva ragione assorbe ogni questione sull’eventuale errore presente in altra ratio, non assumendo rilievo l’ipotetico vizio privo di decisività.

Il Fatto

La società ricorrente propone revocazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato il provvedimento con cui il Gestore aveva negato gli incentivi per un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il motivo deduce, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ., un errore di fatto revocatorio e chiede, in fase rescissoria, la rinnovazione del giudizio sull’intero thema decidendum.

La società resistente eccepisce l’inammissibilità della revocazione e, in via subordinata, l’accoglimento dell’appello nella fase rescissoria. La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 29 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura eccezionale del rimedio, articolato in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale. La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria dipende dalla conoscibilità dei vizi: i motivi dei numeri 4) e 5) dell’art. 395 cod. proc. civ. sono noti dalla pubblicazione, quelli dei numeri 1), 2), 3) e 6) solo successivamente.

Quanto al n. 4), la Corte richiama la elaborazione consolidata: l’errore di fatto è l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, non la mancata pronuncia su ogni argomentazione della parte né la contestazione dell’attività valutativa. Le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” e il loro mancato esame integra semmai un error in iudicando. L’errore deve inoltre essere determinante secondo un nesso logico-giuridico, cadere su un punto non espressamente controverso e non coinvolgere la valutazione di situazioni processuali esattamente percepite.

Applicando tali coordinate, la sentenza impugnata per revocazione si regge su due linee motivazionali. La prima è di tipo strettamente giuridico: il Gestore, a fronte della distonia tra potenza autorizzata e potenza realizzata, avrebbe dovuto attivare una interlocuzione con il Comune anziché sindacare la legittimità del titolo abilitativo. Trattandosi di valutazione in diritto, non è ipotizzabile alcun errore di percezione materiale, e quella ratio è di per sé idonea a fondare l’accoglimento del ricorso originario.

Da ciò deriva che l’intangibilità di tale autonoma e decisiva ratio assorbe ogni questione sull’eventuale errore nella seconda ratio: anche se questa fosse inficiata, l’esito della sentenza resterebbe identico, con conseguente non decisività dell’ipotetico vizio. Per completezza, il Collegio rileva comunque che la seconda ragione è immune dal dedotto errore, posto che il dato della potenza fatto proprio dalla sentenza risulta dal maggior numero di documenti in atti, mentre la diversa misura figura in soli cinque. La valutazione delle fonti di prova resta attività giurisdizionale non censurabile tramite revocazione, in assenza di palese erronea percezione di un documento decisivo.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con assorbimento di ogni valutazione sulla fase rescissoria e condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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