Revoca borsa di studio prescrizione decorre da scoperta ISEE inattendibile (TAR Piemonte n. 389 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa restitutoria dell’ente regionale per il diritto allo studio universitario, conseguente alla revoca di una borsa di studio per inattendibilità dell’autocertificazione ISEE, è soggetta a prescrizione il cui dies a quo decorre non dalla scadenza delle rate universitarie dell’anno accademico di riferimento, ma dal momento in cui l’amministrazione acquisisce la piena conoscibilità dell’insussistenza del presupposto economico dichiarato. Fino a quel momento l’actio non è ancora nata e, dunque, non può prescriversi. Il beneficio concesso sulla base di autodichiarazione è attribuito in via risolutivamente condizionata alla verifica della sua attendibilità, con la conseguenza che l’inerzia dell’amministrazione durante il periodo antecedente alla scoperta non assume rilievo prescrizionale.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva nel settembre 2014 la concessione di una borsa di studio universitaria, dichiarando il possesso dei requisiti economici mediante autocertificazione con valore ISEE pari a una certa somma. Il beneficio veniva riconosciuto con determinazione dell’ente regionale per il diritto allo studio.

Nel 2018 l’ente avviava il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni. A seguito delle indagini della Guardia di Finanza, emergeva un valore ISEE effettivo di molto superiore a quello dichiarato e alla soglia utile per accedere al beneficio. L’ente disponeva quindi, con provvedimento dell’ottobre 2020, la revoca della borsa e la richiesta di restituzione dell’importo non spettante. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la prescrizione della pretesa restitutoria per decorso del termine quinquennale dalla scadenza delle rate universitarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unica censura del ricorso, incentrata sull’art. 2948 cod. civ. e sulla decorrenza del termine prescrizionale. Il ricorrente sosteneva che il diritto dell’amministrazione fosse sorto al momento della scadenza delle rate della tassa universitaria e che, al momento della notifica del provvedimento di revoca, fosse già decorso il quinquennio.

Il TAR respinge la doglianza muovendo dalla natura dell’erogazione. La borsa di studio era stata concessa sulla base di una autodichiarazione attestante i requisiti prescritti e, pertanto, era attribuita in modo risolutivamente condizionato all’accertamento dell’attendibilità di quella dichiarazione. Il beneficio, cioè, era erogato sub condicione.

Il Collegio rileva che solo nel 2018, all’esito delle indagini della Guardia di Finanza, è stata disvelata la grossolana inattendibilità della dichiarazione posta a fondamento della concessione: il valore ISEE effettivo risultava pari a una somma nettamente superiore a quella dichiarata e alla soglia richiesta. È stata dunque l’azione istruttoria dell’amministrazione a consentire la ricostruzione delle effettive circostanze fattuali, che in precedenza erano state impedite dal contegno dello stesso ricorrente.

Da qui la conclusione: è dalla scoperta di tale fatto che la pretesa dell’ente poteva essere azionata e solo da quel momento è divenuta percepibile l’insussistenza del presupposto di fatto della provvidenza. In quel momento va rinvenuto il dies a quo dello spatium temporis prescrizionale, anche accedendo alla tesi della natura quinquennale della prescrizione. Le date di scadenza delle tasse universitarie, pertanto, non rilevano.

Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti, con la conseguente loro estromissione dal giudizio. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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