Reti di laboratorio modello B1 e budget senza settori specializzati: legittima la clausola di salvaguardia (TAR Puglia n. 277 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di una condizione dell’azione, il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo che sia stato già revocato prima della notifica del ricorso, in quanto l’atto revocato è privo di efficacia e inidoneo a ledere l’interesse del ricorrente. In materia di accreditamento delle strutture sanitarie private, è legittima la delibera con cui la A.S.L., in applicazione delle delibere di giunta regionale che hanno superato il criterio della cristallizzazione dei tetti di spesa al 2018, determina il budget delle strutture aggregate secondo il modello B1 senza valorizzare le prestazioni erogate con i settori specialistici, sub-fondo riservato esclusivamente ai laboratori del modello A che lo hanno generato. È, infine, legittima la c.d. clausola di salvaguardia inserita nel contratto di acquisto delle prestazioni, che condiziona l’operatività in regime di accreditamento all’accettazione dei tetti di spesa e alla rinuncia alle impugnazioni, in quanto gli operatori privati sono impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l’essenziale interesse pubblico alla corretta fornitura del servizio sanitario.
Il Fatto
Due società, operanti in regime di accreditamento con il SSR nella branca di patologia clinica e aggregate in una rete di laboratorio di tipo B1, hanno impugnato la delibera del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce del 19 giugno 2024, nella parte in cui determinava il tetto di spesa per l’anno 2024 senza valorizzare le prestazioni di alta complessità erogate con i settori specialistici. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione alla successiva delibera dell’8 agosto 2024, che ha revocato la precedente, nonché al contratto per l’acquisto delle prestazioni, trasmesso a ottobre 2024, censurando la clausola di salvaguardia che imponeva l’accettazione incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti e la rinuncia ai contenziosi.
La A.S.L. di Lecce si è costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta revoca dell’atto e quella dei motivi aggiunti per carenza di interesse, non avendo le strutture sottoscritto il contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha preliminarmente accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo. I giudici hanno rilevato che l’atto amministrativo è immediatamente impugnabile solo quando, contestualmente alla sua adozione, si realizza una lesione attuale e concreta della sfera giuridica del destinatario. Nel caso di specie, la delibera del 19 giugno 2024 era stata revocata, con atto dell’8 agosto 2024, prima della notifica del ricorso avvenuta a settembre, sicché il provvedimento, non più efficace, era inidoneo a ledere l’interesse delle ricorrenti: il ricorso era quindi inammissibile ab initio per carenza di una condizione dell’azione. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ravvisato un interesse personale, diretto ed attuale delle società all’annullamento del contratto del 10 ottobre 2024, in particolare della clausola di salvaguardia, essendo esse interessate a stipulare un accordo privo di siffatta previsione: l’eccezione è stata respinta, anche per la mancata prova, da parte della A.S.L., dell’esistenza di controinteressati non evocati in giudizio.
Nel merito, il TAR ha respinto le censure avverso la delibera di agosto 2024. Ha chiarito che la D.G.R. n. 503/2019, nel cristallizzare i tetti di spesa 2018 per i modelli B1 e B2, escludeva espressamente che tali strutture, seppur dotate di settori specializzati, concorressero alla ripartizione del sub-fondo ad essi destinato. Tale disciplina è stata superata dalla D.G.R. n. 1924/2023 e confermata dalla n. 71/2024, che, in attesa del completamento della riorganizzazione della rete e della proroga al 31 dicembre 2024 del termine di efficientamento, hanno imposto di applicare ai laboratori B1 la sola griglia di valutazione del modello A, eliminando il criterio premiale della cristallizzazione. I giudici hanno quindi ritenuto corretto l’operato della A.S.L., che ha distribuito il sub-fondo dei settori specializzati esclusivamente ai laboratori di tipo A, unici ad averlo generato, attribuendo alle reti B1 la quota residua del fondo secondo i nuovi criteri, senza alcuna disparità di trattamento o violazione del legittimo affidamento.
Con riferimento alla clausola di salvaguardia, richiamando la giurisprudenza prevalente, il TAR l’ha ritenuta legittima, affermando che gli operatori privati accreditati non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, ma sono impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l’essenziale interesse pubblico alla corretta fornitura del servizio sanitario. L’accoglimento parziale dell’istanza cautelare e la contestuale reiezione delle impugnazioni hanno reso la questione priva di consistenza, avuto riguardo all’acclarata legittimità dei tetti di spesa. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile e i motivi aggiunti respinti, con spese integralmente compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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