Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel rito del pubblico impiego (TAR Sicilia n. 2329 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza previsto dall’art. 114 c.p.a. è esperibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede su istanza di parte entro un termine successivo. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le tabelle ministeriali, tenendo conto del valore della controversia e della materia.

Il Fatto

Una lavoratrice ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero resistente al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali. Il titolo è stato notificato e, decorso inutilmente il termine di legge, l’interessata ha proposto ricorso al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza.

Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa dal collegio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica.

Accertati tali requisiti, il ricorso è stato accolto nei limiti illustrati in motivazione, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il collegio ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il responsabile pro tempore della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, fissando un ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre dettato le regole su compenso, termini di presentazione della parcella e modalità di deposito telematico degli atti.

Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo le tabelle ministeriali, in applicazione del criterio del valore e della materia, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1247/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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