Rigetto del permesso di soggiorno stagionale per superamento del limite di nove mesi (TAR Puglia n. 278 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 5, comma 3-bis, lett. a) e 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998. La definizione del procedimento oltre la scadenza del visto di ingresso non determina l’illegittimità del diniego, qualora il lavoratore abbia già superato il periodo massimo di permanenza sul territorio nazionale. In tali ipotesi, il provvedimento di rigetto riveste natura vincolata, con la conseguenza che l’omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non inficia la legittimità dell’atto. La conversione del permesso da stagionale a lavoro subordinato richiede la sussistenza di una quota del decreto flussi, la cui assenza preclude il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il decreto con cui la Questura aveva rigettato la sua istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. L’Amministrazione motivava il diniego rilevando che il visto di ingresso era scaduto e che lo straniero non aveva fatto rientro nel Paese di origine. Il ricorrente deduceva che, nel corso della vigenza del visto, aveva sottoscritto un contratto di lavoro e aveva chiesto la conversione del permesso in titolo per lavoro subordinato, avendo maturato le giornate lavorative richieste. Il Tribunale, dopo la reiezione dell’istanza cautelare in primo grado e l’accoglimento dell’appello da parte del Consiglio di Stato, trattava la causa nel merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che la durata del permesso per lavoro stagionale non può superare i nove mesi e che, al termine di tale periodo, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di un titolo diverso. Il Collegio ha quindi ritenuto che la definizione del procedimento oltre la scadenza del visto non potesse configurare un’ipotesi di illegittimità, atteso che il rigetto risultava giustificato dal superamento del limite massimo di permanenza. La circostanza che lo straniero avesse presentato istanza di conversione non è stata considerata rilevante, in quanto il datore di lavoro non aveva richiesto la propedeutica quota del decreto flussi 2024, insussistente sul piano concreto. Il Tribunale ha infine qualificato il provvedimento come strutturalmente vincolato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, disattendendo anche le censure relative all’omesso preavviso di diniego. Il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese e revoca del decreto di diniego del patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *