Clausola sociale CCNL inapplicabile senza nuova gestione d’appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16919 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola sociale di cui all’art. 6, comma 2, del CCNL FISE Assoambiente presuppone una nuova gestione in appalto o affidamento prevista dal bando di gara e l’avvicendamento tra impresa cessante e impresa subentrante. Essa non trova applicazione quando la gestione del servizio sia stata attribuita in via temporanea e commissariale mediante ordinanze contingibili e urgenti, in un prolungato regime transitorio disciplinato dalla legge regionale, senza alcuna procedura di gara. In tale ipotesi difetta il presupposto oggettivo della fattispecie collettiva e non sorge in capo ai lavoratori il diritto soggettivo al passaggio diretto. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che non censuri le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l’applicabilità della clausola, e quello che invochi l’art. 2112 cod. civ. senza allegare né un trasferimento d’azienda né la relativa domanda.
Il Fatto
Cinque lavoratori, con qualifica di operatori ecologici, avevano prestato servizio nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in un Comune siciliano, alle dipendenze di due società succedutesi nella gestione. Con ordinanza contingibile e urgente il Sindaco aveva conferito la gestione del servizio alla società d’ambito subentrante. I lavoratori si erano presentati sul posto di lavoro e avevano appreso che la subentrante aveva assunto solo ventotto operatori sui trentatré componenti dell’organico, senza includerli.
Essi avevano quindi chiesto il riconoscimento del diritto al passaggio diretto, senza periodo di prova, alle dipendenze dell’impresa subentrante, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto le domande; la Corte d’appello, in accoglimento dell’appello principale della società, le aveva rigettate, assorbendo l’appello incidentale. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 6, comma 2, del CCNL FISE Assoambiente, secondo cui l’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto dal giorno iniziale della nuova gestione prevista dal bando di gara, il personale addetto allo specifico appalto in forza presso l’azienda cessante per i duecentoquaranta giorni precedenti. Essi ritenevano che la Corte territoriale avesse negato la sussistenza del diritto soggettivo all’assunzione.
Il Collegio ha ricordato che la Corte di merito aveva escluso la pertinenza della previsione collettiva perché nella specie non vi era stato alcun avvicendamento nella gestione dell’appalto, bensì l’affidamento temporaneo della gestione a due società, senza alcuna procedura di gara. La questione si inseriva in una complessa vicenda normativa e amministrativa, caratterizzata da un prolungato regime transitorio e da reiterate ordinanze contingibili e urgenti, con ricorso a Commissari straordinari nominati dai Sindaci per la gestione provvisoria dei rifiuti.
Su questo punto i ricorrenti non hanno dedotto alcunché di idoneo a censurare le argomentazioni della Corte distrettuale. Essi hanno insistito, in termini pressoché assertivi, sull’applicabilità della clausola sociale, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, che negava la ricorrenza dei presupposti della fattispecie collettiva. Il motivo è pertanto inammissibile.
Quanto al secondo motivo, i ricorrenti non hanno spiegato come e perché l’art. 2112 cod. civ. fosse stato violato dalla Corte d’appello, norma cui la sentenza impugnata non fa cenno. Dagli stessi fatti di causa non emergeva che ne avessero chiesto l’applicazione, né che avessero dedotto di essere stati interessati da un trasferimento d’azienda. Rispetto alla dedotta falsa applicazione della legge regionale, i ricorrenti non hanno svolto alcuna censura specifica. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. Nulla è stato disposto quanto alle spese verso l’altra società intimata, che non ha svolto difese.
Nota della Redazione
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