Clausole di sicurezza nella polizza furto non vessatorie ma definitorie del rischio (Cass. civ. Sez. III n. 15610 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione contro il furto occorre distinguere le clausole limitative della responsabilità, che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento oppure escludono il rischio garantito, dalle clausole che limitano l’oggetto del contratto e specificano il rischio garantito. Solo le prime sono vessatorie e richiedono la specifica approvazione per iscritto. Le clausole che subordinano la garanzia all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi definiscono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, sicché sono pienamente valide senza necessità di approvazione ex art. 1341, secondo comma, cod. civ. L’interpretazione della clausola ad opera del giudice di merito costituisce accertamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non sindacabile in sede di legittimità quando la parte si limiti a opporre una diversa opzione ermeneutica.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto nei confronti della propria assicuratrice un decreto ingiuntivo a titolo di indennizzo per il furto di un impianto fotovoltaico, in forza di una polizza contro i danni. L’opposizione della società ingiunta era stata accolta dal tribunale e la decisione confermata dalla corte d’appello.
La ricorrente propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, incentrati sulla pretesa vessatorietà della clausola che imponeva, a pena di perdita del diritto all’indennizzo, l’adozione di un sistema di allarme collegato in remoto con un istituto di vigilanza. La controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della qualificazione della clausola contrattuale. Il giudice di merito, richiamando l’orientamento consolidato, aveva distinto le clausole limitative della responsabilità da quelle che limitano l’oggetto del contratto, riconducendo la previsione controversa alla seconda categoria e confermandone la piena validità, senza necessità di specifica approvazione per iscritto.
La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Sul piano processuale rileva il difetto di specificità dell’impugnazione, avendo la ricorrente omesso di censurare con puntuale richiamo degli atti il rilievo di genericità formulato dai giudici di appello. Nel merito conferma l’esclusione del carattere vessatorio, richiamando il principio per cui le clausole che subordinano la garanzia all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza specificano il rischio garantito e non integrano una limitazione di responsabilità.
Quanto ai motivi sull’interpretazione della clausola, la Corte li esamina congiuntamente e li giudica in parte inammissibili per difetto di chiarezza e specificità e in parte infondati. L’accertamento del giudice di merito, secondo cui la clausola richiedeva in modo espresso il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza, costituisce una lettura plausibile del dato letterale, sostenuta da motivazione non contraddittoria. La ricorrente non può pretendere di sostituirvi una diversa interpretazione, ancorché astrattamente plausibile.
Infine, il motivo sull’arbitrato è dichiarato inammissibile: la corte territoriale aveva correttamente qualificato la clausola come previsione di una perizia contrattuale, i cui risultati vincolavano le parti solo quanto al quantum liquidabile, restando impregiudicata ogni azione sull’indennizzabilità dei danni. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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