Avviso di presa in carico impugnabile solo per vizi propri (Cass. civ. Sez. V n. 15599 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di presa in carico con cui l’agente della riscossione comunica l’incarico ricevuto dall’Amministrazione finanziaria è estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, non avendo capacità di incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche sostanziali del contribuente né di comportare limitazioni all’azione. Esso è impugnabile solo per vizi propri, salvo che costituisca la prima comunicazione con cui si palesa un precedente provvedimento lesivo, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia. Qualora l’atto di riscossione non integri tale ipotesi, i vizi degli avvisi di accertamento presupposti, divenuti definitivi per omessa impugnazione, non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’atto successivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, nella qualità di autore della violazione, tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, con i quali recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, un maggiore imponibile realizzato da una società a responsabilità limitata della quale era stato rappresentante legale sino al 14 giugno 2013. Negli atti impositivi si precisava che il contribuente e il rappresentante legale erano ritenuti autori materiali delle violazioni e responsabili in solido delle somme dovute.

Successivamente la società di riscossione notificava al contribuente tre atti denominati avviso di presa in carico, con i quali lo avvertiva dell’incarico di riscuotere coattivamente nei suoi confronti imposte, interessi e sanzioni risultanti dagli avvisi di accertamento. Il contribuente impugnava sia gli avvisi di presa in carico sia gli avvisi di accertamento. La CTP, previa riunione, rigettava i ricorsi; la CTR confermava, affermando che gli avvisi di presa in carico erano impugnabili solo per vizi propri e che tutte le doglianze relative agli atti presupposti avrebbero dovuto proporsi avverso gli avvisi di accertamento, divenuti definitivi. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente deduce omessa pronuncia e omessa motivazione. I motivi muovono dal presupposto che gli avvisi di accertamento avessero recuperato imposte e interessi nei confronti della sola società, irrogando nei suoi confronti le sole sanzioni. La Corte rileva però che la sentenza impugnata muove da un dato opposto: la CTR ha accertato che gli avvisi erano stati emessi anche nei confronti del contribuente e a lui notificati in mani proprie. Su tale premessa, la CTR si è espressamente pronunciata sul punto controverso e ha adeguatamente esplicitato le ragioni del decisum. I motivi sono quindi infondati.

Il primo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dei motivi relativi alla pretesa di pagamento delle imposte, manifestata per la prima volta con la comunicazione di presa in carico. Ma il motivo non coglie la ratio decidendi, fondata sul presupposto che gli avvisi di accertamento notificati in mani proprie avessero ad oggetto la pretesa di pagamento sia delle imposte sia delle sanzioni. Il diverso assunto del contribuente è smentito dagli avvisi versati in atti, che non contenevano alcun distinguo tra sanzioni e imposte quanto al soggetto tenuto al pagamento quale obbligato solidale.

La Corte ribadisce il criterio generale di impugnabilità: possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi di natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti. Non sono impugnabili gli atti privi di tale natura, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario provvedimentale di cui il contribuente dimostri di non aver avuto notizia.

Quanto all’avviso di presa in carico, la Corte precisa che esso non incide sui profili sostanziali né involge lesioni agli aspetti processuali. Consentirne la ricorribilità significherebbe avvallare la retrodatazione dell’interesse ad agire, che da attuale diverrebbe eventuale. Diversa è l’ipotesi in cui l’avviso sia il primo atto con cui si manifesta un precedente provvedimento lesivo, ma tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, ove gli atti presupposti erano stati notificati al ricorrente.

Il rigetto del primo motivo assorbe il quarto e il sesto motivo, con i quali si fanno valere vizi propri degli avvisi di accertamento non impugnati. La Corte rammenta che, dopo una statuizione di inammissibilità, la parte soccombente non ha interesse a impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam. Il quinto motivo è infondato: la CTR ha accertato che le sanzioni erano state irrogate contestualmente all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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