L’intervento adesivo autonomo impone la regolazione delle spese secondo soccombenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 18738 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cedente di un credito pro solvendo che, convenuto in giudizio dal cessionario, spieghi difese non meramente formali, sostenendo la fondatezza della domanda attrice nei confronti dei debitori ceduti al fine di paralizzare la domanda subordinata proposta nei propri confronti, assume la qualità di interveniente adesivo autonomo. Tale posizione non è neutra e configura un distinto rapporto processuale con i debitori ceduti, rispetto ai quali il cedente, ove risulti vittorioso, ha diritto alla regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. L’omessa pronuncia su tale specifico profilo, devoluto con il motivo di appello, integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il Fatto
Una conducente, rimasta vittima di un sinistro stradale, cedeva pro solvendo alla società finanziatrice una quota del proprio credito risarcitorio, per estinguere un debito. La cessionaria conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni, il proprietario e il conducente del veicolo, nonché la cedente, chiedendo la condanna dei debitori ceduti e, in via subordinata, quella della cedente. Il giudice di pace accoglieva la domanda principale, ma non provvedeva sulle spese in favore della cedente, la quale proponeva appello lamentando l’omessa pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l’erronea qualificazione della posizione processuale della cedente. Secondo la Corte, la difesa spiegata dalla cedente non era una mera adesione formale, ma integrava un intervento adesivo autonomo, caratterizzato da un interesse concreto e attuale all’accoglimento della domanda principale, volto a paralizzare la domanda subordinata di condanna proposta nei suoi confronti.
Ne consegue che la cedente assume la qualità di parte anche nel rapporto processuale instauratosi con i debitori ceduti. L’esito del giudizio di primo grado, che aveva accolto la domanda principale con condanna dei soli debitori ceduti, conferma che la cedente risultava sostanzialmente vittoriosa rispetto a questi ultimi. Il principio di cui all’art. 91 c.p.c. imponeva quindi la regolazione delle spese anche in tale rapporto, secondo il criterio della soccombenza.
Il Tribunale, limitando la propria valutazione al solo rapporto tra cedente e cessionaria, ha confuso i due distinti piani processuali ed è incorso nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., avendo trascurato il rapporto autonomo intercorrente tra la cedente e i debitori ceduti.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile la censura relativa alla compensazione delle spese nel rapporto con la cessionaria, per carenza di una ragionata censura e perché relativa a statuizione rimessa al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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