Ripiano payback dispositivi medici 2015-2018: il versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e determina la cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 14319 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, disciplina il meccanismo di definizione agevolata del payback relativo ai dispositivi medici per gli anni 2015-2018, stabilendo che gli obblighi gravanti sulle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali e, in particolare, il decreto della Regione Piemonte che ne aveva disposto l’assoggettamento al ripiano per gli anni 2015-2018, intimandole il pagamento di un importo per il meccanismo del c.d. payback.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha introdotto una disciplina transitoria per la definizione delle pregresse obbligazioni. La società ha quindi documentato l’avvenuto pagamento della quota ridotta in favore della Regione Piemonte, allegando la determinazione dirigenziale regionale che ne dava atto, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, il versamento della quota del 25% degli importi dovuti determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità 2015-2018, con conseguente preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La norma ha inoltre previsto che le regioni accertino l’avvenuto versamento con propri provvedimenti, pubblicati nei bollettini ufficiali e nei siti internet istituzionali, e ne diano comunicazione alla segreteria del TAR Lazio, con l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi pendenti avverso i provvedimenti regionali di ripiano.
Nel caso di specie, la Regione Piemonte ha adottato la determinazione dirigenziale con cui ha accertato l’avvenuto versamento delle quote di ripiano da parte delle aziende elencate nell’Allegato A, tra cui figura la società ricorrente. Tale accertamento, unitamente alla produzione documentale e alle dichiarazioni rese in giudizio dalla società, ha indotto il Collegio a ritenere integrata la fattispecie estintiva disciplinata dal legislatore del 2025.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata, pertanto, estesa all’intero gravame, comprensivo degli atti statali presupposti e connessi, con compensazione delle spese di lite come disposto dalla stessa norma di definizione agevolata.
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Nota della Redazione
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