Improcedibilità del ricorso payback per versamento quota ridotta ex art. 7 (TAR Lazio n. 5091 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuto versamento della quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano del payback, effettuata ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso i predetti provvedimenti. La prosecuzione del giudizio non recherebbe, infatti, alcuna utilità alla parte ricorrente, atteso che l’effetto premiale della norma è già stato conseguito con il pagamento in misura ridotta. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio, anche con motivi aggiunti, gli atti con cui la Regione Puglia e il Ministero della Salute avevano determinato gli importi asseritamente dovuti dalla medesima in relazione al meccanismo del payback, censurandone i profili di illegittimità.

Successivamente, in data 19.1.2026, la società istante ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il disposto dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, a norma del quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, decorso il termine di trenta giorni, accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali.

Il Tribunale ha rilevato che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Nel caso di specie, tale comunicazione non risultava essere intervenuta.

Ciononostante, il Collegio ha osservato che la dichiarazione di avvenuto pagamento da parte della ricorrente determina comunque una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla società istante, la quale ha già beneficiato della riduzione dell’importo dovuto.

In ragione di ciò, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando — ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ. — eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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