Decadenza ex art. 71 inapplicabile al custode giudiziario (Cass. civ. Sez. Un. n. 11417 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di cento giorni previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72 dello stesso Testo Unico. Il diritto al compenso del custode, la cui attività di conservazione si esaurisce con la cessazione della custodia, soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ..
Il Fatto
Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 28/03/2023, aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta dal custode giudiziario di autovetture sottoposte a sequestro penale avverso i decreti con cui il GIP aveva dichiarato il “non luogo a provvedere” sulle sue istanze di liquidazione dell’indennità. Il giudice di merito, condividendo l’orientamento della giurisprudenza penale, aveva ritenuto non applicabile al custode il termine di decadenza di cento giorni di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 e aveva liquidato le somme ritenute dovute, dichiarando prescritte le pretese maturate oltre il termine decennale.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, sostenendo, sulla base dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza civile di legittimità, che il custode, essendo a tutti gli effetti ausiliario del magistrato, fosse assoggettato alla decadenza prevista per la tardiva richiesta del compenso. La causa, rimessa dalle Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile, è stata decisa nella pubblica udienza dell’11/11/2025.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale sulla portata dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, ripercorrendo la disciplina dell’indennità di custodia anteriore al Testo Unico del 2002 e gli interventi della Corte Costituzionale. In particolare, è stato valorizzato come la disciplina previgente non prevedesse alcun termine di decadenza per il custode, la cui figura è stata costantemente distinta da quella degli altri ausiliari, e come la legge n. 319/1980non fosse ritenuta applicabile ai custodi proprio perché riferita a soggetti con specifica qualificazione professionale.
La Corte ha sottolineato la natura compilativa del Testo Unico delle spese di giustizia, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 7, legge n. 50/1999, il cui criterio direttivo era il coordinamento delle disposizioni vigenti senza introdurre innovazioni non necessarie. Da ciò consegue che l’art. 71, di rango legislativo, derivante dall’art. 24 del r.d. n. 1043/1923, è norma di stretta interpretazione in quanto introduce una decadenza, istituto che limita l’esercizio di un diritto e che non può essere applicato in via analogica.
Al contrario, l’art. 72 è disposizione del tutto nuova, introdotta con rango regolamentare, che ha disciplinato l’indennità di custodia modellandola sulla figura del custode del sequestro amministrativo di cui al d.P.R. n. 571/1982, per il quale non è previsto alcun termine di decadenza. Tale norma, che richiede la domanda del custode successiva alla cessazione della custodia, trova il suo fondamento nel principio affermato dalle Sezioni Unite penali nella sentenza n. 25161 del 2002, secondo cui il diritto al compenso matura di giorno in giorno ed è soggetto a prescrizione decennale.
La Corte ha inoltre evidenziato che la stessa struttura del Testo Unico distingue costantemente le “spettanze agli ausiliari del magistrato” dall'”indennità di custodia”, come si evince dall’art. 49 e dall’art. 168, e che il custode svolge un’attività di carattere esecutivo e conservativo, non finalizzata ad arricchire la conoscenza del giudice. Anche la definizione di ausiliario del magistrato di cui all’art. 3 del T.U. non è sufficiente a sottoporre il custode al regime decadenziale, essendo la sua attività atipica e variegata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con affermazione del principio di diritto per cui il termine di decadenza non si applica al custode giudiziario. La complessità della questione ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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