Terzo mandato in Campania: contano anche i mandati già svolti (Corte cost. n. 64/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16. È caduta la regola secondo cui il conteggio dei mandati del Presidente della Giunta regionale parte da quello in corso quando la legge è entrata in vigore. Contano quindi anche i mandati svolti prima.
La regola statale. Dal 2004 esiste una legge dello Stato, la legge 2 luglio 2004, n. 165, che all’articolo 2, comma 1, lettera f), stabilisce il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale. È un principio fondamentale: le regioni ordinarie devono rispettarlo quando scrivono le proprie leggi elettorali.
Il caso. Nel novembre 2024 la Regione Campania ha approvato una legge che recepiva quel divieto. Nello stesso articolo, però, ha aggiunto che il computo dei mandati sarebbe partito da quello in corso di svolgimento in quel momento. In pratica i mandati precedenti non venivano contati. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale.
Le posizioni. Per il Governo la norma regionale svuotava il divieto e violava gli articoli 3, 51 e 122 della Costituzione. La Regione ha chiesto anzitutto di dichiarare inammissibile il ricorso. Nel merito ha sostenuto che il divieto statale non si applica da solo, ma deve essere recepito da una legge regionale, e ha ricordato che altre regioni avevano introdotto deroghe simili senza essere impugnate. In via subordinata ha affermato che il limite ai mandati riguarda la forma di governo regionale, materia rimessa allo statuto.
Il ragionamento della Corte. Le eccezioni di inammissibilità sono state respinte: il ricorso era motivato in modo adeguato e le scelte fatte su altre leggi regionali non rilevano. Nel merito la questione è stata accolta per violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. Il divieto del terzo mandato, spiega la Corte, è una causa di ineleggibilità e non una regola sulla forma di governo. Serve a garantire parità tra i candidati, libertà di voto, genuinità della competizione e ricambio della rappresentanza, come già affermato nelle sentenze n. 173 del 2019, n. 60 del 2023 e n. 196 del 2024.
Perché in Campania il divieto era già operativo. La legge statale collega l’applicazione del divieto alla normativa regionale in materia elettorale. La Corte chiarisce che questo rinvio riguarda tutte le leggi regionali in materia elettorale, non solo una legge che recepisca espressamente il divieto. In Campania il divieto è quindi diventato applicabile con la legge elettorale regionale n. 4 del 2009, che non conteneva alcuna deroga. Se l’operatività dipendesse da un recepimento formale, i consigli regionali potrebbero rinviarla per lunghi periodi. Le censure fondate sugli articoli 3 e 51 della Costituzione sono rimaste assorbite.
Cosa cambia. La regola sul conteggio è stata eliminata. Per la carica di Presidente della Giunta della Regione Campania valgono anche i mandati svolti prima della legge del 2024. Chi ha già ricoperto due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. La pronuncia riguarda la legge campana, ma il ragionamento sulla natura del divieto vale per le regioni ordinarie.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/64