Ospedali sicuri e fondi PNRR: istruttoria (Corte cost. ord. n. 54/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha disposto un supplemento di istruttoria e ha rinviato a nuovo ruolo la decisione. Il merito non è stato deciso: la Corte non ha detto se la norma impugnata sia legittima o illegittima. Ha soltanto chiesto altre informazioni prima di pronunciarsi.
Il giudizio. Si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cioè promosso direttamente da alcune Regioni contro una legge dello Stato. I ricorsi sono due, iscritti ai numeri 23 e 24 del registro ricorsi 2024, proposti dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna. La norma impugnata è l’articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56.
La ragione indicata nel testo. Dopo l’udienza pubblica del 26 marzo 2025, la Corte ha ritenuto che le questioni avessero bisogno di ulteriore istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per acquisire informazioni ulteriori e specifiche utili alla decisione. Le informazioni riguardano il trasferimento del finanziamento dei progetti del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» dai fondi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ai fondi previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Che cosa chiede la Corte. La richiesta è rivolta alla Ragioneria generale dello Stato e comprende più punti: gli esiti del monitoraggio degli interventi, con gli obiettivi iniziali, intermedi e finali; la relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi; se quegli interventi fossero già finanziati con le risorse dell’articolo 20 della legge n. 67 del 1988; se oggi vi siano risorse disponibili su quel fondo a favore delle due Regioni; se tali risorse bastino a coprire per intero le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalle Regioni; se siano già state assegnate o trasferite; a quali condizioni procedurali la Ragioneria eroga quei fondi, cioè se serva l’accordo di programma tra Ministero della salute e Regione oppure valgano le condizioni del decreto-legge n. 59 del 2021; e a quali condizioni sostanziali, cioè se la copertura arrivi al 95 per cento come prevede l’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 oppure al 100 per cento delle obbligazioni assunte dalle Regioni.
Che cosa accade adesso. La Ragioneria generale dello Stato ha sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la relazione nella cancelleria della Corte. Ogni altra decisione sui ricorsi resta riservata. La questione di fondo, cioè se il passaggio di quei finanziamenti sia compatibile con la Costituzione, resta quindi aperta e sarà decisa in un momento successivo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/54