Omesso versamento contributi: reato unitario a consumazione prolungata e legge Orlando (Cass. pen. Sez. III n. 29611 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 483/1983, conv. dalla legge n. 638/1983, è fattispecie connotata da progressione criminosa: superata la soglia di punibilità di euro diecimila annui, le ulteriori omissioni commesse nello stesso anno costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, che cessa con la scadenza del termine per il versamento dell’ultima mensilità, cioè il 16 gennaio dell’anno successivo. La sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel suo tempo di vigenza, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza essere stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive. Ne deriva che l’omissione della mensilità di luglio 2017, consumatasi il successivo 15 agosto, ricade già nell’alveo della legge Orlando, con conseguente ininfluenza del dies a quo invocato dalla difesa. In tema di diffida ad adempiere, l’effettiva conoscenza della contestazione contributiva si desume dall’esatta indicazione del destinatario e dell’indirizzo di recapito, restando irrilevante l’impossibilità di identificare il consegnatario del plico in mancanza di dati obiettivi sulla mancata conoscenza incolpevole.
Il Fatto
La sentenza della Corte d’Appello di Bari dell’11 dicembre 2025 ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 24 settembre 2024 a carico del ricorrente per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, ascritto con riferimento alle mensilità dell’anno 2017.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omessa declaratoria di prescrizione: sostiene che la condotta omissiva si sarebbe interrotta nel luglio 2017, con superamento della soglia di punibilità già in quel periodo, e che da allora doveva computarsi il termine prescrizionale, senza applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla c.d. legge Orlando. Con il secondo motivo contesta la regolarità della notifica della diffida ad adempiere dell’INPS, per l’impossibilità di risalire al consegnatario del plico, e l’idoneità del decreto di citazione a porre l’imputato in condizione di pagare.
La Motivazione della Corte
La Sez. III dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte richiama l’indirizzo secondo cui il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali, superata la soglia di legge, si atteggia a reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ossia il 16 gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 9196 del 2024, Puleri).
La tesi difensiva, osserva il Collegio, è manifestamente infondata sotto un duplice profilo. Da un lato esclude, senza adeguata motivazione, la mensilità di novembre dalla valutazione unitaria delle omissioni relative al 2017. Dall’altro — e soprattutto — la ricostruzione è priva degli effetti liberatori sperati.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3/2019 e n. 134/2021, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina di quest’ultima (Sez. U, n. 20989 del 2024, Polichetti).
Anche seguendo la prospettazione difensiva, dunque, l’omissione contributiva del mese di luglio 2017 si è consumata il successivo 15 agosto, data ricadente nell’alveo della legge Orlando. Il motivo è quindi infondato.
Sul secondo motivo la Corte aderisce all’indirizzo consolidato per cui, in tema di omesso versamento, la effettiva conoscenza della contestazione può desumersi dall’esatta indicazione del destinatario e dell’indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, restando irrilevante l’impossibilità di risalire all’identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti elementi obiettivi (Sez. 3, n. 19457 del 2014, Giacovelli; conformi Sez. 3, n. 23829 del 2022, Ralli; Sez. 7, ord. n. 32393 del 2025, Salvati). Nel caso di specie la raccomandata era pervenuta all’indirizzo di residenza ed era stata ritirata da persona presente, incombendo all’imputato la prova della mancata conoscenza incolpevole.
Risulta pertanto ultroneo il rilievo sull’idoneità del decreto di citazione a equipollere la comunicazione dell’accertamento INPS. La Corte rileva, solo per completezza, che il ricorrente non si confronta con il passaggio in cui i giudici di appello osservano che lo stesso imputato aveva dimostrato, già con l’atto di appello, di essere edotto degli importi e dell’effetto estintivo del versamento, senza tuttavia provvedere nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.