Ricorso inammissibile se la censura è nuova o alternativa (Cass. pen. Sez. 5 n. 13940 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare personale che censuri la motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per un reato non dedotto con la richiesta di riesame, in quanto si tratta di motivo nuovo. Del pari, è inammissibile il ricorso che, lungi dal denunciare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio, sollecitando una rivalutazione di merito delle risultanze processuali. La presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è legata alla sola sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., a prescindere dall’eventuale annullamento di altri capi d’imputazione.
Il Fatto
Con ordinanza del 27/11/2025, il Tribunale di Napoli – Sezione per il riesame confermava, salvo che per l’episodio estorsivo di cui al capo n. 8, l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un soggetto indagato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse ed esercizio abusivo di scommesse, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
L’istanza di riesame era stata limitata alla contestazione dei gravi indizi in relazione ai reati di cui ai capi 8 e 11, mentre non era stata contestata l’esistenza dell’organizzazione malavitosa né la partecipazione ad essa dell’indagato. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in particolare per la mancata considerazione della struttura gerarchica del clan e dei contrasti interni che avrebbero indotto l’indagato ad allontanarsi dall’organizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso, nella sua prima parte, contestava in modo generico la partecipazione dell’indagato alle attività illecite dell’associazione, senza una scansione logica in relazione ai diversi capi di incolpazione. In particolare, le censure relative alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso (capo 1) si intrecciavano con quelle relative all’associazione dedita alle scommesse illegali (capo 11) e con la contestazione della condotta estorsiva (capo 8).
La Corte ha poi evidenziato che il capo 8 non costituiva più titolo cautelare a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale del riesame, mentre, in relazione al capo 1, la censura non era stata oggetto di alcun rilievo in sede di riesame e pertanto non poteva essere proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità. Richiamando un principio consolidato, la Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per motivi attinenti ai gravi indizi di colpevolezza successivamente alla presentazione della richiesta di riesame per soli motivi concernenti le esigenze cautelari, trattandosi di motivo nuovo non dedotto nel precedente giudizio.
Quanto al merito delle doglianze, la Corte ha precisato che con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività della motivazione o sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle prove. Alla Corte di legittimità è, infatti, preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, la cui indagine è limitata alla verifica della congruenza dei passaggi logici seguiti.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che dall’esame del provvedimento impugnato emerga alcun profilo di illogicità o contraddittorietà, essendo la motivazione basata su una lettura coerente delle emergenze processuali. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente le esigenze cautelari, in quanto la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere è legata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen., non posta in dubbio da elementi di segno contrario.
Nota della Redazione
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