La prova testimoniale supera la presunzione di onerosità della mediazione (Cass. civ. Sez. II n. 9694 del 12.04.2023)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di mediazione, la clausola contenuta in una proposta irrevocabile che ponga l’obbligo di corrispondere la provvigione a carico del solo promissario acquirente non è idonea a far sorgere, a carico del promittente venditore, alcuna presunzione di onerosità dell’incarico, atteso che il venditore è terzo rispetto all’obbligazione assunta in quella scrittura. Ne consegue che, ai fini del superamento della presunzione di onerosità stabilita dall’art. 1755 cod. civ., è ammissibile la prova per testimoni, non operando il divieto di cui all’art. 2722 cod. civ., riferibile esclusivamente ai patti contrari al contenuto del documento intercorsi tra le parti di esso.

Il Fatto

Il titolare di un’agenzia immobiliare conveniva in giudizio due fratelli, proprietari di un immobile, per sentire condannare gli stessi al pagamento della provvigione per l’attività di mediazione svolta e conclusasi con la vendita. I convenuti, pur non contestando l’avvenuta prestazione, eccepivano di aver concordato con il mediatore la gratuità dell’attività nei loro confronti, essendo stato pattuito che il compenso sarebbe stato preteso dalla sola parte acquirente, e chiamavano in causa la figlia del mediatore, con cui avevano trattato, per essere da lei manlevati.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo provata la rinuncia alla provvigione. La Corte d’appello, riformando la sentenza, accoglieva invece la domanda, valorizzando la circostanza che i venditori avevano sottoscritto la proposta irrevocabile d’acquisto, contenente la clausola che poneva la provvigione a carico dell’acquirente nella misura del 3%, senza apporre postille. Da ciò il giudice di seconde cure desumeva il vincolo dei venditori al pagamento e dichiarava inammissibile la prova testimoniale ex art. 2722 cod. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, con i quali si deduceva la violazione dei canoni ermeneutici e dell’art. 1755 cod. civ., ne afferma la fondatezza. Premesso che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il sindacato di legittimità può vertere sulla corretta individuazione dei criteri ermeneutici e sulla logicità del ragionamento seguito.

Valutando la struttura della proposta irrevocabile ex art. 1329 cod. civ., la Corte rileva che essa vincola esclusivamente il proponente, il quale assume gli obblighi del prezzo e delle provvigioni, mentre a carico del venditore sono posti obblighi diversi, relativi alla consegna del bene. Dall’esame della clausola, pertanto, l’obbligo di corrispondere la provvigione grava unicamente sul promissario acquirente.

La Corte esclude che l’utilizzo del formulario del mediatore e l’accettazione della proposta senza postille possa integrare una presunzione di onerosità anche per il venditore. Il fatto noto, ossia l’obbligo di provvigione, riguarda infatti un soggetto diverso. Rispetto a quell’obbligazione, il venditore è terzo, sicché la prova per testimoni è ammissibile per superare la presunzione di onerosità dell’art. 1755 cod. civ., non applicandosi il divieto di cui all’art. 2722 cod. civ..

La Corte accoglie pertanto i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo e cassa la sentenza, rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione affinché verifichi se il pagamento della provvigione sia stato escluso e la presunzione di onerosità effettivamente superata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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