Diritti di rogito nelle stipulazioni di donazioni e contratti con opzione (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 53 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, nella speciale disciplina autonomistica del Trentino-Alto Adige, è attivabile dalla sola Provincia autonoma o dalla Regione, anche per conto degli enti locali, e incontra il limite oggettivo della materia della contabilità pubblica e delle questioni di carattere generale e astratto. Il quesito sulla spettanza dei diritti di rogito in relazione a contratti di donazione ricevuti dal segretario comunale presuppone la soluzione di una questione di potestà rogatoria che esula dalla contabilità pubblica: esso è pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo. Ai fini della determinazione del valore della stipulazione, il valore dei contratti contenenti opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti deve essere computato secondo le medesime modalità previste per l’imposta di bollo, trattandosi di tributo sull’atto.
Il Fatto
Il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso alla Sezione di controllo una richiesta di parere, avanzata per conto di un Comune, concernente la corretta quantificazione dei diritti di rogito dovuti quando l’ente si avvalga del segretario comunale quale ufficiale rogante o autenticante.
L’amministrazione ha chiesto, in particolare, se i contratti di donazione ricevuti in forma pubblica amministrativa siano soggetti alla disciplina dei diritti di rogito e, in caso affermativo, se il valore della stipulazione debba intendersi pari a zero, pari al valore dell’onere in caso di donazione modale, ovvero coincidente con il valore della cosa donata. È stato inoltre sottoposto il tema del corretto significato da attribuire alla locuzione “valore delle stipulazioni” di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962, con riferimento anche ai contratti contenenti opzioni.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo profilo, ha richiamato l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e l’art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. n. 305/1988, che riservano la legittimazione a stimolare l’attività consultiva della Sezione alla sola Regione o Provincia autonoma, anche per conto degli enti locali, tramite i propri organi rappresentativi. La richiesta, pervenuta dalla Provincia di Trento, è stata pertanto ritenuta ammissibile sotto tale profilo.
Sul piano oggettivo, la Corte ha ribadito che la funzione consultiva si svolge nella sola materia della contabilità pubblica e su questioni di carattere generale e astratto, che non interferiscano con altre funzioni della Corte o di altre giurisdizioni. Dalla richiesta il Collegio ha enucleato due distinte questioni: la prima relativa alle donazioni, la seconda ai contratti contenenti opzioni.
Con riferimento alle donazioni, il Collegio ha richiamato la delibera della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 3/2016/PAR, che aveva concluso per l’inammissibilità della richiesta, essendo tutt’altro che pacifica la potestà rogatoria del segretario comunale in relazione ai contratti di donazione. Ha inoltre ricordato che, in senso contrario a tale potestà, si è espressa la Cass. civ., Sez. II, n. 2360 del 24.01.2024, secondo cui la dizione dell’art. 97, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000 permette ai segretari di rogare i contratti nei quali l’ente è parte, restando esclusa la possibilità di rogare donazioni stante la specifica riserva ricavabile dall’art. 2699 cod. civ. Ha poi richiamato l’art. 166 del Codice degli enti locali (l.r. n. 2/2018), che disciplina il rogito dei contratti e i diritti di rogito.
Il Collegio ha quindi condiviso la delibera abruzzese, osservando che la questione esula dalla materia della contabilità pubblica e che un eventuale pronunciamento interferirebbe con la competenza di altre magistrature. Il primo quesito è stato pertanto dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo. In via ulteriore, la Corte ha osservato che il diritto di rogito, quale tributo, incontra il limite dell’art. 23 della Costituzione, e che sarebbe singolare assoggettare ai diritti di segreteria donazioni già esentate dalle imposte di registrazione, ipotecaria e catastale.
Quanto ai contratti contenenti opzioni, il Collegio ha richiamato l’art. 1331 cod. civ. e la ratio dell’art. 1329 cod. civ., precisando che soltanto l’esercizio dell’opzione determina il sorgere del contratto, assoggettato ai diritti di rogito. Nel caso di contratto con opzione di proroga, il valore della stipulazione deve comprendere anche il valore delle proroghe eventuali, in coerenza con l’allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023, che per l’imposta di bollo computa l’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.
Nota della Redazione
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