Storno di interessi su buono fruttifero e tutela dell’affidamento del risparmiatore (ABF Collegio di Roma n. 3280 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che abbia rappresentato al risparmiatore, attraverso i propri canali ufficiali, un importo di rimborso di un buono fruttifero superiore a quello effettivamente dovuto per un errore nel caricamento dei dati del sistema informatico non può procedere al relativo storno quando il cliente abbia confidato in quella informazione senza porre in essere una condotta eccessivamente imprudente ed avventata. In tale ipotesi prevale la tutela dell’affidamento incolpevole del risparmiatore rispetto alla clausola contrattuale che autorizza l’addebito delle somme erroneamente accreditate. Il rimedio consiste nel riconoscimento della differenza tra quanto il cliente avrebbe ottenuto alla naturale scadenza del titolo e quanto concretamente percepito per effetto dell’estinzione anticipata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale della serie J48, aveva ottenuto il rimborso anticipato del titolo, con liquidazione di € 3.494,29. In seguito l’intermediario operava uno storno di € 543,12, adducendo un errore di calcolo: il coefficiente di indicizzazione applicato avrebbe generato un tasso inflattivo doppio rispetto a quello reale. Il cliente chiedeva quindi il riaccredito della somma.
La resistente si costituiva invocando gli artt. 1430-1431 cod. civ. in materia di errore di calcolo e la conformità dello storno alle condizioni contrattuali, che consentono l’addebito in qualsiasi momento degli importi non dovuti. Il ricorrente replicava di aver deciso il rimborso anticipato proprio in ragione dell’importo pubblicato sui canali ufficiali dell’intermediario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto gli elementi di fatto: il buono appartiene alla serie J48 e non alla serie J47 come sostenuto dal ricorrente; è incontestato che la liquidazione sia avvenuta in via anticipata rispetto alla scadenza naturale. La questione giuridica ruota attorno alle conseguenze dell’errore commesso dall’intermediario nella determinazione del coefficiente di indicizzazione.
La resistente ammette l’errore nell’inserimento dei dati che alimentano il sistema informatico: il rimborso corretto sarebbe stato pari a € 2.951,71, di cui € 2.500 per capitale ed € 451,17 per interessi, secondo il foglio informativo. Il Collegio non nega quindi l’esistenza dell’errore, ma si sofferma sull’assetto degli interessi coinvolti.
Richiamato l’art. 6, comma 8, delle condizioni generali del contratto di conto corrente, che autorizza l’addebito degli importi non dovuti, il Collegio ritiene tuttavia di dover valorizzare l’affidamento riposto dal ricorrente sulle informazioni provenienti dai canali ufficiali dell’intermediario, che ha fornito, sia pure involontariamente, una falsa rappresentazione della realtà.
Il passaggio decisivo è l’esclusione di una condotta eccessivamente imprudente ed avventata del cliente, secondo il richiamo a Coll. Napoli, decisione n. 1034/2010: mancano elementi idonei a ritenere che il ricorrente abbia agito in modo tale da escludere il proprio affidamento incolpevole. Il Collegio aderisce così all’orientamento di Coll. Palermo, decisione n. 512/2026, che, muovendo dalla tutela dell’affidamento dell’investitore, riconosce in suo favore la differenza tra l’importo ottenibile alla naturale scadenza e quello minore conseguito con la liquidazione anticipata.
In applicazione di tale principio, il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la differenza tra le somme che avrebbe ricevuto alla scadenza naturale del buono e l’importo ottenuto per effetto dell’estinzione anticipata. Pone inoltre a carico della resistente il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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