Errore del simulatore sul rendimento del buono fruttifero e affidamento del risparmiatore (ABF Collegio di Palermo n. 512 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, per un errore nell’inserimento dei coefficienti di indicizzazione, prospetti al risparmiatore un rendimento del buono fruttifero superiore a quello effettivo fornisce una errata rappresentazione della realtà sulla quale il cliente fa affidamento per assumere una scelta economica che altrimenti non avrebbe compiuto. Tale affidamento merita tutela quando la condotta del ricorrente non sia imprudente o avventata, non potendosi pretendere che egli diffidi delle indicazioni provenienti da un’istituzione finanziaria pubblica. La domanda con cui si chiede il valore del buono alla scadenza naturale ha natura sostanzialmente risarcitoria e va accolta nei limiti dell’utilità perduta. Il risarcimento è però soggetto a detrazione degli interessi legali sul capitale restituito in anticipo e sull’eccedenza indebitamente percepita in buona fede.

Il Fatto

La ricorrente, con altra persona parimenti ricorrente, aveva sottoscritto il 22.09.2015 un buono fruttifero postale indicizzato all’inflazione italiana, serie J48, del valore nominale di € 40.000,00. Tenendo sotto controllo l’andamento del titolo mediante il simulatore disponibile sul sito dell’emittente, ne chiedeva il rimborso anticipato il 10.04.2025, ritenendo l’importo soddisfacente rispetto a quello ottenibile alla scadenza naturale del 22.09.2025.

Con raccomandata del 14.07.2025 l’intermediario comunicava che gli interessi erano stati calcolati in misura maggiore per l’applicazione di un coefficiente di indicizzazione errato e che avrebbe stornato l’eccedenza di € 8.570,26. La ricorrente presentava reclamo chiedendo il blocco dello storno e il riconoscimento del valore del buono alla scadenza, assumendo di essere stata indotta all’estinzione anticipata dal calcolo inesatto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica la controversia come questione di corretta valorizzazione del rendimento del buono indicizzato. Le circostanze di fatto risultano incontestate: per un errore dell’emittente nell’inserimento dei dati, dal 1° marzo al 10 aprile 2025 il coefficiente di indicizzazione generava un tasso inflattivo doppio rispetto a quello reale, con un importo liquidato di € 55.673,15 in luogo di quello corretto di € 47.102,89.

L’intermediario invoca gli artt. 1430 e 1431 c.c. e la clausola contrattuale che autorizza lo storno degli importi non dovuti. Il Collegio non segue questa impostazione sul punto dell’affidamento: anche escluso l’errore determinante del consenso, l’erronea prospettazione dell’indicizzazione è frutto di un errore dell’intermediario, “non volontario ma non incolpevole”. Su quella rappresentazione i ricorrenti hanno fatto affidamento per una scelta economica che, in caso contrario, non avrebbero assunto. La prova è oggettiva: il rimborso alla scadenza è risultato maggiore di quello conseguito con l’estinzione anticipata.

Quanto alla tutela dell’affidamento, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Napoli n. 1034/2010, che la nega in presenza di una condotta eccessivamente imprudente ed avventata. Nel caso concreto la condotta dei ricorrenti non è tale, avendo essi confidato nelle indicazioni di una importante istituzione finanziaria pubblica, alla quale avevano affidato i risparmi con una scelta ispirata a prudenza.

La domanda di ricalcolo dello storno e di riconoscimento del valore alla scadenza è quindi sostanzialmente risarcitoria e va accolta. L’intermediario dovrà corrispondere la differenza tra l’importo liquidabile alla scadenza naturale e quello minore spettante con la liquidazione anticipata. Da tale somma vanno però detratti gli interessi legali sul capitale di € 40.000,00 dal 10.04.2025 al 22.09.2025, per il vantaggio della disponibilità anticipata, e quelli sull’eccedenza di € 8.570,36 dal 21.07.2025 al 23.07.2025, in applicazione dell’art. 2033 c.c., essendo l’accipiens in buona fede. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e pone a carico dell’intermediario il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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