Art. 1978.
Forma
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Potrebbero interessarti anche
ApprofondimentoArtt. 1977-1986 c.c. — Della cessione dei beni ai creditoriApprofondimentoContributo per il Servizio Sanitario Nazionale: prescrizione quinquennale e onere di individuare l’atto interruttivo notificato (Cass. trib. 398/2026)PaginaArt. 1264.PaginaArt. 58.ApprofondimentoIl debitore ceduto risponde se attesta crediti inesistenti e induce il factor alle anticipazioni (App. Bologna 1699/2026)ApprofondimentoIl credito IVA è liberamente cedibile anche prima della dichiarazione annuale, contro le circolari dell’Agenzia (Cass. trib. 3718/2026)ApprofondimentoFinanziamento soci enunciato nell’atto notarile: imposta di registro principale e notaio responsabile in solido (Cass. trib. 18640/2026)ApprofondimentoCessione del credito da rimborso INVIM: vale il diritto comune, non i vincoli previsti per i crediti da imposte sui redditi (Cass. trib. 33293/2025)ApprofondimentoArtt. 1542-1547 c.c. — Della vendita di ereditàApprofondimentoArtt. 1406-1410 c.c. — Della cessione del contrattoApprofondimentoL’appaltatore può agire direttamente contro il singolo condomino
Libro IV — Delle obbligazioni