Pensione interamente retributiva e inapplicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 306 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995, il lavoratore che alla data del 31 dicembre 1995 possa far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni ha diritto alla liquidazione integrale della pensione secondo il sistema retributivo. A tale posizione non è applicabile l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina le aliquote di rendimento per il calcolo della quota retributiva e non può essere invocato per una ulteriore riliquidazione quando il trattamento sia già interamente calcolato con il sistema retributivo. Il giudice di appello che accerta l’anzianità contributiva effettivamente maturata deve emendare la pronuncia di primo grado che abbia riconosciuto il ricalcolo in assenza dei relativi presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza e in quiescenza dal 3 agosto 2015, ha ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota annua del 2,44% sulla quota calcolata con il sistema retributivo, oltre arretrati e accessori. Il giudice di prime cure aveva aderito al principio affermato dalla sentenza n. 1/QM/2021, pur rilevando che l’interessato vantava al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore ai diciotto anni.

L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995. Ha evidenziato che dal decreto di pensione e dalla nota di trasmissione risultava una liquidazione con il sistema retributivo e un’aliquota di rendimento totale del 77,6%, con il limite dell’80%. L’appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’appellato, al quale il gravame e il decreto di fissazione di udienza erano stati ritualmente notificati in via telematica presso l’indirizzo pec del difensore.

Nel merito, richiamato il precedente conforme di questa Sezione n. 405/2022, il Collegio ha verificato la ricostruzione in fatto prospettata dall’Istituto appellante, trovandola confermata negli atti di causa. Dal decreto di pensione e dalla nota di trasmissione emergeva che la pensione ordinaria diretta di anzianità era stata liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 3 agosto 2015, avendo l’interessato maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore ai diciotto anni. È risultata così documentata la maturazione dell’anzianità utile per accedere al sistema retributivo “puro”.

La Corte ha quindi ricostruito il quadro normativo. Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota retributiva relativa alle anzianità acquisite anteriormente a tale data e della quota contributiva relativa alle anzianità successive. Qualora invece l’anzianità sia di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata in base al sistema retributivo.

Il giudice di prime cure, omettendo il corretto inquadramento della posizione pensionistica con riferimento all’anzianità concretamente posseduta e valorizzabile, ha riconosciuto la riliquidazione limitandosi a recepire la prospettazione del ricorrente, che lamentava la mancata applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 alla quota A. L’errore è stato emendato con la riforma della pronuncia impugnata, poiché l’appellato era già destinatario dei benefici propri del sistema retributivo.

L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è stato dichiarato che l’interessato non ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico per la quota calcolata con il sistema retributivo ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, risultando la pensione già liquidata interamente con il sistema retributivo. Le spese di giudizio sono state liquidate a favore della difesa dell’INPS nella misura di euro 800,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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