Inammissibile il ricorso che non riproduce gli atti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. III n. 4081 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., quando il ricorrente non riproduca specificamente il contenuto degli atti processuali e dei documenti su cui il motivo si fonda, né ne segnali la presenza negli atti del giudizio di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso non può essere interpretato in modo troppo formale, tale da limitare il diritto di accesso a un organo giudiziario, ma resta comunque necessario che la parte fornisca gli elementi idonei a individuare gli atti e la fase processuale in cui furono prodotti o formati. Il vizio investe il motivo nella sua interezza quando impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della censura, non potendosi sopperire alla lacuna con l’esame diretto degli atti di merito.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva davanti al Tribunale la società contro cui aveva stipulato una scrittura privata costitutiva di servitù di elettrodotto, chiedendo l’adempimento dell’obbligo di interrare taluni cavidotti e il pagamento di una penale. La convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per aver ceduto gli impianti e le linee a una terza società.

Il Tribunale rigettava la domanda, reputando incompatibili la domanda di adempimento e quella di pagamento della penale, ed escludendo comunque la solidarietà passiva con la garante. La Corte d’appello confermava, dichiarando di non poter esaminare la domanda modificata dell’appellante e rilevando che dalla mancata notifica dell’atto di cessione del ramo d’azienda sarebbe derivata la responsabilità solidale del cedente e del cessionario. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente per mancato deposito dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata, rilevando che detta attestazione è agli atti. Passa quindi allo scrutinio dei tre motivi, che attengono alla medesima questione della modificabilità della domanda in appello, sotto il profilo della violazione dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 163, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente invocava la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015, che avrebbe ammesso la modificabilità della domanda nel petitum e nella causa petendi ove non introduca un fatto costitutivo differente. La Corte giudica il richiamo del tutto inconferente: quella decisione non riguarda la possibilità di modificare in appello la domanda di primo grado, ma solo la modificabilità della domanda dopo gli atti introduttivi di entrambe le parti e dopo l’esplicazione dei poteri di indirizzo processuale del giudice.

Il profilo decisivo è però processuale. Il ricorrente non ha riprodotto gli atti processuali — la domanda formulata in primo grado e quella riproposta in appello — né ne ha specificamente segnalato la presenza negli atti del giudizio di merito. Ciò impedisce di accertare se, come sostenuto, in appello sia stata introdotta una mera variazione quantitativa del petitum, senza alterazione dei termini sostanziali della controversia e senza nuovi temi di indagine.

La Corte ribadisce che il ricorso deve soddisfare il principio di autosufficienza, anche secondo le indicazioni della sentenza CEDU Succi e altri c/ Italia del 28 ottobre 2021. Il principio è soddisfatto solo se la parte riproduce per la parte di interesse il contenuto del documento o dell’atto su cui si fonda il motivo e ne segnala la presenza negli atti di merito, oppure fornisce i riferimenti idonei a identificare la fase del processo in cui furono prodotti, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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