Improcedibile il ricorso del collaboratore per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 1367 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la delibera della Commissione Centrale che impone al collaboratore di giustizia di intestarsi il bene immobile oggetto del progetto di reinserimento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’interessato aderisca alla pretesa dell’Amministrazione e realizzi il programma, così conseguendo l’utilità che il ricorso mirava a garantire. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata dalla parte, integra il presupposto della pronuncia di rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse sostanziale preclude l’esame del merito e non richiede una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato. In tema di gratuito patrocinio, la liquidazione del compenso al difensore avviene ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, con la riduzione prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 per il processo amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore di giustizia, ha impugnato la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. 82/1991 in data 15 maggio 2024, notificata il 5 agosto 2024, nella parte in cui gli imponeva di intestarsi il bene immobile cui si riferisce il progetto di reinserimento, nell’ambito della capitalizzazione delle misure di assistenza percepite. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo la lesività della prescrizione.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha prima rinunciato all’istanza cautelare, confidando in una definizione bonaria. L’Amministrazione, con delibera del 20 novembre 2024, ha però escluso i presupposti per aderire alla proposta conciliativa. Con memoria del 15 gennaio 2026 la difesa ha dichiarato che le parti avevano raggiunto un accordo e che il collaboratore aveva acquistato e intestato il cespite, realizzando il progetto. Ha quindi dichiarato il venir meno dell’interesse al giudizio e chiesto la liquidazione della parcella, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla dichiarazione resa dalla parte ricorrente nella memoria del 15 gennaio 2026, con cui è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia sul merito. Da tale dichiarazione il giudice desume i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile, senza scrutinare le censure.

La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., richiamati in epigrafe. La cessazione dell’interesse, conseguente alla realizzazione del progetto di reinserimento nei termini disposti dall’Amministrazione, priva il ricorso di ogni utilità: il bene è stato acquistato e intestato, sicché l’annullamento richiesto non arrecherebbe alcun vantaggio.

Sul regolamento delle spese il Collegio opta per la compensazione, in coerenza con la definizione della vicenda per sopravvenuto venir meno dell’interesse.

Residua la domanda di liquidazione del compenso difensivo. Il Tribunale richiama l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale, e l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che nel processo amministrativo riduce i compensi. Valuta quindi, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, le caratteristiche dell’attività e dell’affare e il risultato del giudizio.

In relazione al valore indeterminabile della controversia, il Collegio determina un compenso già ridotto fino al 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, distinto per fasi, e applica la doppia riduzione della metà ai sensi dell’art. 4, comma 9, del citato D.M. e della metà ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002. Liquida infine l’importo in favore del difensore, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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