Collaudo impianto carburanti: annullata la non collaudabilità per violazione del contraddittorio (TAR Piemonte n. 1791 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che conclude negativamente il procedimento di collaudo quindicennale di un impianto di distribuzione carburanti è annullato per violazione del contraddittorio procedimentale e difetto di motivazione quando si fondi su note tecniche sopravvenute, non comunicate al privato, sulle quali non è stato garantito il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’Amministrazione che non dia conto nella motivazione delle osservazioni presentate dall’istante viola il medesimo art. 10-bis l. n. 241/1990 e, nel caso in cui il ritrovamento tardivo di documentazione sia imputabile all’ente, il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Non opera pertanto il vizio di forma non invalidante dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, espressamente escluso per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Gli effetti dell’annullamento non incidono sulla sospensione temporanea dell’attività disposta a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza, essendo ancora da accertare il superamento delle criticità riscontrate.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico. Scaduto nel luglio 2023 il precedente collaudo, il Comune resistente ha dapprima invitato e poi diffidato la società a presentare la richiesta di collaudo quindicennale, presentata nell’agosto 2024.
Con verbale del 21 maggio 2025 la Commissione comunale di collaudo ha ritenuto l’impianto collaudabile solo subordinatamente al superamento di criticità in materia di sicurezza antincendio, ambientale e impiantistica, assegnando un termine di 120 giorni per la trasmissione della documentazione. All’esito del procedimento, con determinazione n. 15 del 15 gennaio 2026, il Comune ha concluso per la non collaudabilità e ha disposto la sospensione temporanea dell’attività; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi diffidato la società dall’esercizio dell’impianto. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR, ottenendo il rigetto della domanda cautelare monocratica e rinunciando poi alla domanda collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione del contraddittorio procedimentale e sul difetto di motivazione. Nel termine assegnato la società aveva trasmesso numerose integrazioni documentali che, almeno in parte, avevano ricevuto l’avallo dell’Amministrazione: l’assenza di motivi ostativi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco per la sicurezza antincendio, l’approvazione da parte dell’ente gestore del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e il verbale di omologazione dell’impianto elettrico trasmesso da ARPA.
Il provvedimento negativo è stato invece adottato sulla base di due note emesse pochi giorni prima della sua emanazione — la nota di ARPA del 31 dicembre 2025 e la nota dell’ente gestore del 9 gennaio 2026 — in relazione alle quali non è stato garantito il contraddittorio. Per la nota di ARPA, oltre alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e alla mancata concessione del termine per controdedurre, il Comune non ha valutato le osservazioni della società, delle quali non v’è menzione nella motivazione.
Quanto alla nota dell’ente gestore, il provvedimento comunale è stato emanato prima del termine del 31 gennaio 2026 ivi assegnato per integrare la documentazione. Il Collegio sottolinea che il ritrovamento tardivo, presso gli archivi dell’ente, della documentazione relativa al piano delle acque meteoriche — dopo che lo stesso ente aveva comunicato di non possederla, rendendo necessaria la predisposizione di un nuovo piano — non può andare in danno del privato, risultando così violato anche il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990.
Non rileva la previsione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, invocata dalla difesa comunale, poiché essa non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis e l’Amministrazione non ha dimostrato che l’apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento. Conferma la violazione la circostanza che, dopo l’emanazione dell’atto impugnato, ARPA si è espressa sulle osservazioni e sulle perizie della società, dimostrando che il contraddittorio tecnico non era completo al momento dell’adozione.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati e la determinazione comunale è annullata, con obbligo di riaprire il procedimento nel contraddittorio con la società. Gli effetti dell’annullamento non possono però incidere sulla sospensione temporanea dell’attività, a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza, né sul conseguenziale e vincolato provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 504/1995. Le spese sono poste a carico del Comune e compensate nei confronti dell’Agenzia.
Nota della Redazione
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