DASPO, legittimo con prova probabilisticamente adeguata della condotta violenta (TAR Piemonte n. 1790 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi previsto dall’art. 6 legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione e non sanzione, con la conseguenza che la sua adozione prescinde dalla responsabilità penale del destinatario. Ai fini del DASPO non è necessaria la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’attribuibilità delle condotte, essendo sufficiente una dimostrazione fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico e la logica del “più probabile che non”. Il potere del Questore è connotato da elevata discrezionalità, in vista della tutela dell’ordine pubblico, e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto al travisamento del quadro fattuale, all’incongruità o all’irragionevolezza manifeste. Resta fermo che al destinatario deve essere ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto pericoloso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Torino gli ha vietato, per due anni e sei mesi, l’accesso a tutti gli impianti sportivi ove si disputino incontri di calcio, nazionali e internazionali. Il provvedimento si fonda sull’asserita partecipazione del ricorrente agli scontri avvenuti prima di una partita di Serie A, nell’area a ridosso di una chiesa cittadina.

L’impugnazione è affidata a un unico motivo: la lacunosità dell’istruttoria procedimentale, a fronte della pretesa fragilità della documentazione fotografica e degli altri elementi contenuti nella notizia di reato e nella presupposta annotazione di polizia giudiziaria. Il ricorrente deduce, più in generale, il difetto dei presupposti per l’irrogazione della misura. L’Amministrazione resiste, rivendicando l’esaurività dell’istruttoria e la consistenza degli elementi acquisiti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto la natura del potere esercitato. Il DASPO è misura preventiva, non sanzionatoria, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata: esso persegue finalità di tutela dell’ordine pubblico attraverso la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi. Da qui la regola probatoria: è sufficiente il fumus di attribuibilità delle condotte, non la certezza processuale penale.

Ne deriva il perimetro del sindacato giurisdizionale. L’elevata discrezionalità riconosciuta all’Autorità di pubblica sicurezza riduce i margini del controllo di legittimità, limitandolo alle ipotesi di travisamento del quadro fattuale, incongruenza o irragionevolezza manifeste. Il giudice non sostituisce la valutazione di inaffidabilità compiuta dall’Amministrazione, ma verifica che al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto e univoco.

Calate tali coordinate nel caso, il Collegio ritiene che gli elementi raccolti superino la soglia richiesta. La condotta è descritta con precisione nella motivazione del provvedimento: il soggetto è riconosciuto alla testa del gruppo ultras mentre brandisce un bastone, viene colpito durante gli scontri, lancia un oggetto verso la tifoseria rivale e fugge con i sodali. A ciò si aggiunge la documentazione video-fotografica acquisita in giudizio, che consente una visione più fluida e precisa dello scontro e mostra una persona con caratteristiche fisico-somatiche corrispondenti a quelle del ricorrente.

Il Tribunale valorizza poi elementi ulteriori: l’appartenenza del ricorrente a un gruppo ultras, la mancata contestazione della sua presenza nell’area degli scontri e l’assenza di allegazioni su una diversa collocazione. Quanto alla dedotta contraddittorietà tra annotazione e notizia di reato, essa si riduce, per ammissione della stessa difesa, alla maggiore sinteticità del primo documento, circostanza che non incide sulla sostanza delle accuse. Il Collegio rileva infine la contraddittorietà della censura attorea, che qualifica la motivazione come insieme insufficiente e sovrabbondante.

Il ricorrente, del resto, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per rissa e per porto di oggetti atti ad offendere, l’illecito è avvenuto in occasione di una manifestazione sportiva e la durata della misura rientra nei parametri di legge. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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