Infrastrutture strategiche: competenza funzionale del TAR Lazio anche per le valutazioni di ottemperanza alle prescrizioni ambientali (TAR Puglia n. 875 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla realizzazione di infrastrutture strategiche e di rilevante interesse per lo Stato, quali i metanodotti qualificati come tali, appartengono alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, in deroga ai criteri ordinari del domicilio delle parti e dell’ubicazione degli atti impugnati. Tale competenza si estende anche alle controversie che abbiano ad oggetto la verifica dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale dell’opera, ancorché gli atti impugnati promanino da autorità regionali e concernano profili di tutela paesaggistica.

Il Fatto

La società ricorrente, operatrice nel settore energetico, impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, una serie di note interlocutorie della Regione Puglia concernenti la valutazione dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte con il parere di compatibilità ambientale del 29.10.2010, relativo alla realizzazione del metanodotto Igi Poseidon, qualificato come infrastruttura strategica di rilevante interesse nazionale ed europeo. Con successivi motivi aggiunti la società gravava altresì una successiva nota regionale dell’08.04.2021. Il Ministero dell’Ambiente, costituitosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito, indicando come competente il TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato prioritariamente l’eccezione preliminare di incompetenza, rilevando come tutti i provvedimenti impugnati afferiscano alla valutazione dell’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto del MATTM del 02.08.2010, che aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale del metanodotto.

Il Tribunale ha quindi osservato che l’opera in questione è stata espressamente qualificata come infrastruttura strategica e di rilevante interesse per lo Stato e per l’Unione Europea. Tale qualificazione, secondo il diritto vivente, determina l’attrazione delle controversie nella competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, in considerazione della necessità di concentrare presso un unico foro le decisioni relative a opere di interesse nazionale.

La circostanza che gli atti impugnati promanino da autorità regionali e riguardino profili di tutela paesaggistica non è stata ritenuta idonea a radicare la competenza del giudice territorialmente competente, atteso che la questione sostanziale resta pur sempre connessa alla realizzazione dell’opera strategica. Il Collegio ha pertanto dichiarato la propria incompetenza funzionale, individuando quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto entro i termini di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *