Fax di denuncia del sinistro, contestazione della copia e onere probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 19071 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di telefax, quale foglio che l’apparecchio stampa dopo la trasmissione e ne prova l’esito, è una riproduzione meccanica priva di un originale e ha l’efficacia probatoria dell’art. 2712 cod. civ. Contestata la conformità della copia all’originale, il giudice di merito non può negare ogni efficacia probatoria per la sola mancanza della certificazione, ma deve valutare le difformità contestate alla luce di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di natura presuntiva. Quanto alla denuncia del sinistro, perché l’assicurato sia inadempiente all’obbligo dell’art. 1913 cod. civ. occorre accertare il carattere doloso o colposo dell’inosservanza: solo il dolo fa perdere il diritto all’indennità ex art. 1915, comma 1, cod. civ., mentre la colpa comporta la riduzione dell’indennità ex art. 1915, comma 2, cod. civ., con onere probatorio a carico dell’assicuratore.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile aveva convenuto in giudizio la propria assicuratrice per ottenere l’indennizzo dei danni riportati dal tetto in occasione di un temporale con grandine. La compagnia eccepiva la tardività della denuncia del sinistro e il difetto di prova del nesso causale tra evento e danno, contestando altresì la conformità all’originale del rapporto di trasmissione del fax con cui l’assicurata assumeva di avere denunciato il sinistro.
Il Tribunale rigettava la domanda per tardività della denuncia. La Corte d’appello, espletata una consulenza tecnica, confermava il rigetto, ritenendo non provata la trasmissione del fax e tardiva la successiva denuncia. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. Il rapporto di telefax è una riproduzione meccanica priva di originale e ricade nell’art. 2712 cod. civ. Emerge che la compagnia non aveva mai chiesto l’allegazione dell’originale del rapporto, ma aveva contestato in modo specifico l’artificiosa rifusione di due documenti. Tale contestazione non era vaga: di fronte al dubbio sollevato, gravava sull’assicurata l’onere di provare con certezza l’avvenuta trasmissione.
Il punto decisivo è un altro. La corte territoriale ha confermato il rigetto senza ricorrere alla prova presuntiva. Ha così violato il principio per cui il giudice che esclude la rituale certificazione di conformità non può negare ogni efficacia alle copie, ma deve valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi. La Corte richiama, in tal senso, le Sezioni Unite n. 23095 del 2020, che a loro volta richiamano Cass. n. 23902 del 2017 e Cass. n. 24323 del 2018.
È parimenti fondato il secondo motivo. La corte di merito ha statuito la tardività della denuncia rispetto al termine contrattuale di cinque giorni senza spiegare se il ritardo fosse imputabile a dolo o colpa dell’assicurata. La Corte ribadisce il principio di Cass. n. 24210 del 2019: il dolo fa perdere il diritto all’indennità, la colpa comporta la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, e in entrambe le ipotesi l’onere probatorio grava sull’assicuratore. Nella specie la compagnia non ha mai allegato, né tanto meno provato, l’elemento soggettivo sfavorevole.
La Corte aggiunge un rilievo sul generale principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed esecuzione del contratto: le modalità di avviso concretamente adottate dall’assicurato, diverse da quelle pattuite, possono essere valutate equipollenti a quelle fissate, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma. Assorbiti i motivi dal terzo al settimo, la sentenza è cassata in relazione ai primi due, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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