Estinzione dell’ente accorpato solo al termine della procedura di accorpamento (Cass. civ. Sez. I n. 22104 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione di un ente pubblico incorporato in seguito a un procedimento di accorpamento disciplinato per legge non si produce automaticamente con l’entrata in vigore della legge regionale che prevede l’accorpamento e istituisce l’ente accorpante. L’estinzione consegue soltanto all’esaurimento dell’iter procedurale delineato dalla legge, che si completa con il decreto presidenziale di istituzione dell’ente accorpante e di conferimento a quest’ultimo dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici, sostanziali e processuali, degli enti accorpati. Fino a quel momento l’ente incorporato conserva la propria soggettività giuridica e la capacità di stare in giudizio, e l’impugnazione proposta dal suo commissario straordinario è ammissibile.

Il Fatto

Un consorzio provinciale per le aree di sviluppo industriale propone appello avverso la sentenza con cui il tribunale, accogliendo la domanda di alcuni proprietari, lo aveva condannato al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione di terreni, con importo liquidato sul valore edificatorio e non su quello agricolo. L’appello è proposto dal commissario straordinario nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Nel corso del giudizio intervengono vicende normative e amministrative: la legge regionale di riordino degli enti prevede l’accorpamento dei consorzi in un nuovo ente regionale, un successivo decreto ne dispone l’istituzione con contestuale conferimento dei beni e dei rapporti giuridici, e una legge ulteriore ne dispone la liquidazione coatta amministrativa, con interruzione e riassunzione del processo. Gli appellati eccepiscono per la prima volta l’inammissibilità dell’appello, sostenendo che il consorzio appellante si era già estinto per effetto della legge regionale. La Corte d’appello accoglie l’eccezione e dichiara l’impugnazione inammissibile. Il consorzio ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il quesito dirimente riguarda il momento in cui si è verificata l’estinzione dei consorzi provinciali accorpati: se già con l’entrata in vigore della legge regionale, come ritenuto dalla Corte territoriale, oppure solo al termine della procedura di accorpamento, con l’adozione del decreto presidenziale previsto dalla stessa legge. Il Collegio opta per la seconda soluzione.

La Corte muove da una duplice distinzione: tra l’istituzione del nuovo ente pubblico, che non può che essere disposta per legge trattandosi di ente pubblico, e l’accorpamento ad esso dei consorzi preesistenti, operato dalla Regione secondo la procedura disciplinata; e tra l’estinzione dell’ente incorporato e gli effetti dell’incorporazione, una volta effettuata. La legge regionale di riordino ha previsto l’art. 3, comma 6, l.r. Calabria n. 24 del 2013 quale passaggio finale, con cui si provvede all’istituzione dell’ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento e al conferimento dei beni e dei rapporti giuridici, anche processuali, degli enti accorpati.

La disciplina richiamata delinea un iter articolato: una prima fase in cui gli organi degli enti da accorpare restano in carica; una seconda fase che si apre con la nomina del commissario straordinario e la decadenza degli organi ordinari, senza che sia prevista alcuna espressa estinzione degli enti destinati all’accorpamento; una fase finale, che si conclude con il decreto di conferimento. L’art. 3, comma 7, l.r. cit. stabilisce che le funzioni degli enti accorpati continuano a essere esercitate, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, senza soluzione di continuità.

Da qui la conclusione: il trasferimento delle funzioni e dei rapporti non può che conseguire all’esaurimento della procedura, a seguito del conferimento di beni e risorse. Anche l’art. 5, comma 4, l.r. cit., che attribuisce al nuovo ente regionale l’esercizio delle funzioni dalla data di entrata in vigore della legge, non attiene alla procedura di accorpamento ma agli effetti di esso, una volta effettuato, e opera senza soluzione di continuità, comprendendo i rapporti e le attività anche anteriori.

Il primo motivo di ricorso va dunque accolto: l’appello era stato proposto dal consorzio, rappresentato dal commissario straordinario, quando la procedura di accorpamento non era ancora terminata e l’ente non era ancora estinto. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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