Accesso difensivo ai piani di manutenzione della diga prevale sul segreto tecnico (TAR Lazio n. 3119 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, i casi di esclusione previsti dall’art. 24, comma 6, legge n. 241/1990 recedono di fronte all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, salvo che l’istanza abbia ad oggetto documenti coperti dal segreto di Stato o atti vincolati da classifiche di segretezza. Il nesso di strumentalità tra la situazione giuridica finale e il documento richiesto va accertato sulla base di un giudizio prognostico ex ante di astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa. L’interesse legittimante richiede una crisi di cooperazione concreta e attuale, non essendo necessaria la pendenza di un giudizio. Il richiamo alla sicurezza pubblica o al segreto tecnico e commerciale non può tradursi in una preclusione radicale, dovendo l’amministrazione indicare in concreto il pregiudizio derivante dall’ostensione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto idroelettrico alimentato in prevalenza dalle portate derivate da bacini situati a monte. Con provvedimento contingibile e urgente dell’1 aprile 2020 l’ufficio tecnico per le dighe ha imposto lo svaso di una diga per finalità di tutela della pubblica incolumità. La messa fuori servizio dell’invaso ha comportato una riduzione del bacino sfruttabile e un pregiudizio economico.
Dopo un infruttuoso invito alla negoziazione assistita, la ricorrente ha chiesto in via amministrativa gli atti relativi allo svaso e alla gestione dell’invaso, ottenendone l’ostensione con una prima istanza. Una seconda istanza, volta ad acquisire il piano di manutenzione della diga e gli atti attestanti l’attuazione degli interventi manutentivi anteriori all’1 aprile 2020, è stata rigettata dal Ministero. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra accesso difensivo ed esclusioni. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, precisa che la portata dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 varia a seconda delle ipotesi: di fronte al segreto di Stato opera la disciplina della legge n. 124/2007; di fronte agli atti classificati l’accesso si esercita nelle forme dell’art. 42, comma 8, legge n. 124/2007; di fronte, invece, agli atti sottratti in forza di disposizioni regolamentari, il controlimite difensivo riacquista la propria ordinaria intensità derogatoria.
Su questa base richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, secondo cui l’accesso difensivo può operare quale eccezione al catalogo delle esclusioni previste per l’accesso partecipativo. La fattispecie difensiva esige la dimostrazione della necessità o della stretta indispensabilità della conoscenza dell’atto, da valutare secondo il nesso di strumentalità tra ostensione e situazione giuridica finale. L’interesse legittimante richiede una crisi di cooperazione concreta e attuale, non essendo necessaria la pendenza di un processo, purché la domanda sia motivata in modo puntuale ai sensi dell’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990.
Applicando tali principi, il Collegio reputa infondato l’argomento del Ministero e della controinteressata secondo cui i piani di manutenzione sarebbero inconferenti perché privi di indicazioni sulle operazioni di svaso. Proprio il loro contenuto, relativo all’attività manutentiva del gestore, conforta l’interesse conoscitivo della ricorrente, che assume il negligente svolgimento di tale attività a presupposto dell’azione risarcitoria. La focalizzazione sulle sole operazioni di svaso si risolve in un travisamento delle finalità dell’istanza.
Il nesso di strumentalità è dunque evidente, e l’interesse è attuale e concreto, fondandosi su un conflitto già esistente e su un pregiudizio in atto, con causa petendi precisamente individuata. La documentazione è astrattamente pertinente alla res controversa e costituisce il tramite per acquisire elementi di prova sui fatti costitutivi della pretesa. Non si tratta di mera raccolta esplorativa.
Ne consegue la recessività delle considerazioni sulle esclusioni: fuori dalle ipotesi di segreto di Stato e di documenti classificati, le esigenze di segretezza soccombono di fronte all’interesse ostensivo. Il richiamo alla sicurezza pubblica e al segreto tecnico e commerciale non può valere come preclusione assoluta. Il ricorso è accolto, con ordine all’amministrazione di consentire la visione e l’estrazione di copia del solo piano di manutenzione e degli atti di attestazione, entro trenta giorni; spese liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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