Collegamento tra imprese tramite persone fisiche: necessaria la prova dell’agire di concerto (TAR Umbria n. 41 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il collegamento tra imprese per il tramite di una persona o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ai sensi del punto 4 dell’Appendice al d.m. 18 aprile 2005, presuppone il concorso di entrambe le condizioni ivi previste: il possesso, in entrambe le imprese, di partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo secondo la vigente normativa nazionale e l’operatività delle imprese nella stessa divisione ISTAT 2002 ovvero una fatturazione reciproca pari almeno al 25% del fatturato annuo. Il rapporto di parentela tra i soggetti che compongono gli assetti societari è elemento significativo, ma non sufficiente a fondare presunzione di collegamento: l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e complessiva delle reciproche relazioni, attestante l’azione di concerto diretta a esercitare sulle decisioni commerciali un’influenza che escluda l’indipendenza economica delle imprese. Il controllo rileva nella sfera proprietaria e di potere decisionale derivante dalla partecipazione al capitale con diritto di voto, non nella mera carica gestoria.
Il Fatto
Una società aveva presentato domanda di finanziamento a fondo perduto nell’ambito di un avviso pubblico regionale dell’INAIL, ottenendo in prima battuta un punteggio utile per l’ammissione. In sede di verifica della domanda, l’Istituto ha ritenuto sussistente un collegamento con una seconda società, per il tramite di un gruppo di persone fisiche legate da vincoli di parentela e reciproca fatturazione, rideterminando il punteggio in diminuzione e collocando la domanda sotto la soglia di ammissibilità.
Il provvedimento di rigetto delle osservazioni è stato impugnato con ricorso articolato in quattro motivi, incentrati sull’errata applicazione della disciplina sulle PMI e sull’eccesso di potere, con contestazione del difetto di istruttoria e della violazione delle garanzie procedimentali. L’istanza cautelare era stata respinta per difetto di pregiudizio grave e irreparabile, essendo il danno di natura meramente economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina della dimensione aziendale. Il d.m. 18 aprile 2005, adottato in attuazione della raccomandazione 2003/361/CE, individua all’art. 3 le ipotesi di imprese collegate. Il punto 4 dell’Appendice integra tali criteri prevedendo il collegamento tramite persone fisiche che agiscono di concerto, ma subordina la fattispecie al concorso simultaneo di due condizioni: il possesso in entrambe le imprese di partecipazioni idonee a detenerne il controllo e l’operatività nella stessa divisione ISTAT 2002 o una fatturazione reciproca almeno pari al 25%.
Nel caso concreto, il Tribunale rileva che le persone fisiche titolari delle partecipazioni nella seconda società non possiedono quote nella ricorrente tali da detenerne il controllo: il capitale di quest’ultima è infatti riferibile a una holding e, in misura marginale, a un socio di minoranza. Viene così meno una delle condizioni cumulative richieste dall’Appendice.
Il Collegio respinge la tesi dell’Istituto secondo cui le previsioni del decreto avrebbero valore meramente esemplificativo. Pur riconoscendo la necessità di una lettura orientata della disciplina interna, in linea con la raccomandazione delle PMI e con la sentenza della Corte di Giustizia del 27 febbraio 2014, causa C-110/13, il Tribunale osserva che la valutazione del collegamento tramite persone fisiche non può basarsi su elementi formali, ma deve discendere dall’analisi concreta e complessiva delle reciproche relazioni.
L’agire di concerto è soddisfatto quando le persone fisiche si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese un’influenza che ne escluda l’indipendenza economica. Tale situazione non può essere presunta in presenza di vincoli familiari: il rapporto di parentela è elemento significativo, ma non di per sé sufficiente. Nel caso in esame, dagli atti non emerge che l’Istituto abbia svolto una valutazione ulteriore rispetto alla mera constatazione dei rapporti di parentela, nulla essendo stato allegato a dimostrazione dell’azione coordinata.
L’accoglimento dei primi due motivi assorbe le censure relative alle garanzie partecipative. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento gravato e compensazione delle spese, salva la refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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