Scrittura privata su muro di confine inopponibile al coniuge non firmatario (Cass. civ. Sez. II n. 678 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata con cui i proprietari di fondi confinanti definiscono le caratteristiche e le modalità costruttive del muro di recinzione, stipulata da uno solo dei coniugi mentre il fondo è ancora oggetto di contratto preliminare, non è opponibile all’altro coniuge estraneo alla convenzione. L’immobile, non essendo ancora di proprietà dei coniugi, non può cadere in comunione legale e non trova applicazione la disciplina dell’art. 180, comma 1, cod. civ. sull’amministrazione disgiunta dei beni comuni. L’accordo obbligatorio vincola pertanto il solo sottoscrittore, in forza del principio di efficacia relativa del contratto di cui all’art. 1372 cod. civ., con la conseguenza che la domanda di demolizione fondata su tale scrittura non è proponibile nei confronti del coniuge rimasto estraneo.
Il Fatto
Nel 1994 i proprietari confinanti agiscono per la rimozione di un muro, assumendone la difformità rispetto agli obblighi nascenti da una scrittura privata sottoscritta dal solo Pentangelo prima dell’acquisto del fondo. Dopo due gradi di giudizio, questa Corte, con sentenza del 2008, cassa la decisione d’appello con rinvio per difetto di integrità del contraddittorio: il muro insiste su un fondo in comunione legale tra l’attore e la moglie, litisconsorte necessario pretermesso. Riassunto il processo, il Tribunale accoglie la domanda e condanna i convenuti alla demolizione. La Corte di appello conferma, ritenendo la scrittura valida ed efficace nonostante la mancata riproduzione nel rogito e opponibile anche al coniuge non firmatario, quale atto di ordinaria amministrazione dei beni comuni.
La Motivazione della Corte
Il nono motivo investe l’efficacia della scrittura nei confronti del coniuge comproprietario. La Corte territoriale aveva richiamato implicitamente l’art. 180, comma 1, cod. civ., che riconosce a ciascun coniuge l’amministrazione disgiunta dei beni della comunione. Il ragionamento non è condivisibile: la stessa sentenza impugnata dà atto che al momento della sottoscrizione i coniugi non erano proprietari dell’immobile, essendo stato stipulato solo il contratto preliminare e il rogito l’anno successivo.
Ne discende che il bene, non essendo di loro proprietà, non poteva cadere in comunione legale, con la conseguenza che non era applicabile la disciplina sull’amministrazione dei beni comuni. L’obbligazione assunta aveva carattere esclusivamente personale e non era riferibile a un immobile comune.
La scrittura privata, qualificata dalla stessa Corte di appello di natura obbligatoria, vincolava pertanto il solo sottoscrittore, non anche il coniuge, in forza del principio generale di efficacia relativa del contratto dettato dall’art. 1372 cod. civ. Essa non era quindi opponibile al coniuge rimasto estraneo alla convenzione.
Il profilo assume rilievo decisivo: la scrittura era stata posta dagli attori a fondamento della domanda di demolizione, assumendo la difformità del muro rispetto a quanto convenuto. Il motivo è pertanto accolto.
Il primo motivo, che denuncia la mancata rilevazione d’ufficio della nullità della sentenza di primo grado per costituzione del giudice, è infondato: la violazione è soggetta agli artt. 158 e 161 cod. proc. civ. e, in difetto di specifico motivo di impugnazione, la nullità risulta sanata e non più denunciabile in cassazione. Il secondo motivo, sulla pretesa inammissibilità delle domande verso il coniuge e la successore a titolo particolare, è manifestamente infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di decisività, non avendo la parte eccepito tempestivamente la nullità della consulenza tecnica ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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