Dichiarazione integrativa preclusa dopo la contestazione della violazione (Cass. civ. Sez. V n. 19541 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della contestazione di una violazione commessa nella compilazione della dichiarazione costituisce causa ostativa alla presentazione di una dichiarazione integrativa. La generale facoltà di emendare errori od omissioni, riconosciuta dai commi 8 e 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998, incontra il proprio limite nell’intervenuta notifica dell’atto di contestazione da parte dell’ufficio. Ove fosse consentito correggere le irregolarità dopo la contestazione, la regolarizzazione si risolverebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni predisposte dal legislatore. La presentazione della dichiarazione integrativa, da sola, non è sufficiente a escludere la debenza dell’imposta: il contribuente deve provare in giudizio l’errore dichiarativo originario.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente una cartella di pagamento relativa alla liquidazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, della dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2016, con iscrizione a ruolo dell’imposta e irrogazione di sanzioni.
Il ricorso proposto dalla società davanti alla Commissione Tributaria Provinciale veniva accolto, con compensazione delle spese. L’appello dell’ufficio era però accolto dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per intima connessione, censuravano la violazione dell’art. 36-bis e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 193/2016, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di emendare la dichiarazione mediante una successiva dichiarazione integrativa.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’avvenuta notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione della dichiarazione assurge a causa ostativa alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Se fosse possibile emendare “a posteriori” le irregolarità una volta contestate, la correzione costituirebbe un mezzo elusivo delle sanzioni previste dalla legge.
Il collegio ha inoltre precisato che la stessa attuale formulazione dei commi 8 e 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998, pur esprimendo la generale possibilità di emendare errori o omissioni entro i termini previsti per l’accertamento dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, trova il proprio limite nell’impossibilità di apporre modifiche alla dichiarazione successivamente alla notifica dell’atto di contestazione. Nel caso concreto la comunicazione di irregolarità era stata effettuata mediante pec un anno prima della dichiarazione integrativa, circostanza valorizzata correttamente dal giudice d’appello come impeditiva della regolarizzazione.
Il terzo motivo, che lamentava la nullità della sentenza per omessa o insufficiente valutazione dei fatti in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato infondato: la Commissione si era espressamente pronunciata sulla questione, affermando che nel caso di liquidazione di imposta su dichiarazione non è sufficiente la mera dichiarazione integrativa per escludere la debenza, ma occorre la prova dell’errore originario. Il motivo è risultato inammissibile anche sotto il profilo della nullità della motivazione, poiché questa non scende al di sotto del “minimo costituzionale”, dovendosi il sindacato di legittimità circoscrivere alla verifica del rispetto dell’art. 111, comma 6, Cost.
Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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