Collegio di direzione delle A.O.U. e rappresentanza delle professioni sanitarie (TAR Sicilia n. 469 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie, disciplinato dall’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 517/1999, non è stato tacitamente abrogato dalle modifiche intervenute sulla composizione dell’omonimo organo degli enti del servizio sanitario di cui all’art. 17, d.lgs. n. 502/1992. Il rapporto tra le due discipline è regolato dal criterio di specialità, per cui la legge generale posteriore non deroga a quella speciale anteriore. L’incipit della disposizione speciale, nel richiamare il Collegio di direzione degli enti del servizio sanitario “e successive modificazioni”, consente di integrare la composizione dell’organo delle A.O.U. con figure ulteriori, purché individuabili nella normativa nazionale e regionale. Rientra pertanto nella discrezionalità delle amministrazioni stipulanti prevedere la partecipazione del direttore generale e di un unico rappresentante dei dirigenti delle professioni sanitarie.
Il Fatto
Due Ordini professionali della provincia di Palermo hanno impugnato il protocollo d’intesa stipulato, ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 517/1999, tra l’Assessorato regionale della salute e l’Università degli studi di Palermo, unitamente al decreto assessoriale che lo ha recepito.
La contestazione ha riguardato l’art. 7 del protocollo, sulla composizione del Collegio di direzione dell’Azienda ospedaliera universitaria di Palermo. Secondo i ricorrenti, la previsione di un solo rappresentante dei dirigenti delle professioni sanitarie violerebbe gli artt. 2, 3, 4 e 7, legge n. 251/2000 e il D.A. assessoriale del 10 agosto 2012, che imporrebbero la partecipazione di tutti i dirigenti e responsabili delle unità operative delle professioni sanitarie. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e contestato nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito. Il nodo della controversia è l’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 517/1999, che individua puntualmente i componenti del Collegio di direzione delle Aziende ospedaliere universitarie.
I ricorrenti sostenevano l’abrogazione tacita di tale disposizione speciale per effetto delle modifiche introdotte sulla composizione del Collegio di direzione degli enti del servizio sanitario. Il TAR ha respinto la tesi: l’esistenza di due organi distinti dimostra che il rapporto tra le norme è governato dal criterio di specialità, secondo la massima lex specialis derogat legi generali; la legge generale posteriore non deroga a quella speciale anteriore. Il Collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, Sez. V, n. 11472 del 2022.
La questione si è quindi spostata sulla possibilità di integrare la composizione dell’organo, senza limitarsi a un’acritica applicazione del principio di specialità. Il giudice ha valorizzato l’incipit dell’art. 4, comma 5, che richiama il Collegio di direzione “di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni”: il legislatore non ha cristallizzato al 1999 la composizione dell’organo delle A.O.U., ma ha individuato componenti indefettibili lasciando aperto il raccordo con la disciplina generale.
In questa cornice rilevano l’art. 7, commi 2 e 3, legge n. 251/2000, che prevede la partecipazione dei dirigenti delle professioni sanitarie ai Collegi di direzione, e l’allegato A al D.A. del 10 agosto 2012, che ammette le unità operative delle professioni sanitarie a partecipare al Collegio di direzione. Il Collegio ha comparato le scelte di diverse Regioni — Campania, Toscana, Umbria, Liguria, Piemonte — rilevando che non esiste un’opzione obbligata e che la materia è rimessa a margini di autonomia regionale.
Le amministrazioni, stipulando il protocollo, hanno esercitato la propria discrezionalità nel senso di un ragionevole coordinamento con l’organo degli enti del servizio sanitario siciliano, ampliando la composizione con il direttore generale (che lo presiede) e con un rappresentante dei dirigenti delle professioni sanitarie. Quanto all’unicità di tale rappresentante, il TAR osserva che nemmeno la disciplina regionale del 2012 impone la presenza di tutti i dirigenti, e che la varietà di soluzioni adottate in altre Regioni conferma gli spazi di autonomia. Non colgono nel segno, infine, le censure sulla mancata attivazione delle unità operative delle professioni sanitarie, poiché l’atto aziendale le ha collocate tra le unità di staff e la trasformazione in strutture complesse dipende da precise condizioni di legge. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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