Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e poteri del commissario (TAR Sicilia n. 463 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., è tenuto a dare esecuzione al giudicato formatosi sul titolo azionato, verificando la sussistenza dei presupposti processuali e dei termini dilatori di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’accertata inerzia dell’amministrazione impone l’ordine di adempimento entro un termine perentorio e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il commissario, quando l’incarico sia conferito a un dirigente pubblico, opera senza ulteriore compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. L’azione di ottemperanza non può ampliare il contenuto del giudicato: la domanda volta a ottenere il pagamento degli interessi legali è inammissibile se il titolo portato in esecuzione nulla disponga sul punto.
Il Fatto
Un’insegnante ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a pagare la somma di euro 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il lavoro svolto alle dipendenze dell’amministrazione.
Poiché l’amministrazione non aveva dato attuazione al provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza è passata in giudicato e che sono stati espletati gli adempimenti richiesti dal legislatore per la proponibilità dell’azione. In particolare, il titolo risulta notificato presso la sede dell’amministrazione e il ricorso in ottemperanza è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Accertata l’inerzia, il Tribunale ha accolto la domanda di esecuzione, ordinando all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel giudicato, con gli accessori computati ai sensi di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.
Il Collegio ha invece respinto la domanda relativa al pagamento degli interessi legali. La sentenza portata in ottemperanza nulla dispone in proposito e l’azione esecutiva non può estendere il contenuto del giudicato, dovendosi limitare a dare attuazione a quanto in esso accertato.
Quanto alla figura del commissario ad acta, il Tribunale ha nominato il Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, con l’incarico di attivarsi su istanza di parte qualora l’amministrazione non provveda entro il termine assegnato, adottando ogni misura idonea al pagamento entro ulteriori 60 giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’accoglimento soltanto parziale delle domande.
Nota della Redazione
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