Colloqui tra detenuti in 41-bis ammessi se il bilanciamento le consente (Cass. pen. Sez. I n. 38956 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l’affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto e può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare sia anch’egli sottoposto al regime speciale. Il giudice deve operare un bilanciamento in concreto tra le esigenze di affettività del ristretto e quelle di sicurezza pubblica, che, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi. In assenza di uno specifico divieto normativo, e considerate le garanzie di controllo offerte dalle attuali tecnologie, non è condivisibile l’opposta lettura che escluderebbe in radice il colloquio tra due soggetti entrambi in 41-bis. Il ricorso dell’amministrazione che censuri il merito di tale giudizio è inammissibile quando l’autorizzazione abbia già esaurito i suoi effetti.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto il reclamo di un detenuto ristretto ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., autorizzandolo a un colloquio telefonico con il fratello, anch’egli sottoposto al medesimo regime presso altro istituto. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 22 maggio 2025, ha rigettato il reclamo del Ministero della Giustizia, confermando l’autorizzazione.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 35-bis e 41-bis ord. pen. e il vizio di motivazione. Si è lamentato il mancato recepimento del parere negativo della D.D.A. competente sulla rilevanza criminale del detenuto e sui pericoli del colloquio, sostenendo che i contatti tra due soggetti in regime differenziato non sarebbero in ogni caso consentiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’autorizzazione riguardava un unico colloquio telefonico di brevissima durata, da svolgersi con le modalità della circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 e con l’ascolto diretto della conversazione. Poiché il colloquio era già stato effettuato, è venuto meno l’interesse dell’amministrazione all’impugnazione.
La Corte ha precisato che l’autorizzazione a un colloquio straordinario non costituisce presupposto o condizione per l’accesso a benefici penitenziari, né comporta l’ammissione generale al regime ordinario dei colloqui. La caducazione dell’interesse non deriva dunque da una valutazione di merito, ma dalla natura puntuale e ormai esaurita del provvedimento impugnato.
Nel merito il Tribunale aveva comunque fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità. Il principio generale, costantemente ribadito, consente al detenuto in regime differenziato di avere colloqui visivi con i familiari, in situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà dei contatti in presenza, mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza (Sez. 1 n. 7654 del 2015; Sez. 1 n. 19290 del 2021; Sez. 1 n. 23819 del 2020).
La Corte ha preso posizione sull’indirizzo restrittivo di Sez. 1 n. 29007 del 2021, che escludeva il colloquio quando entrambi i soggetti fossero in 41-bis. Tale lettura isolata non è condivisibile: in assenza di un divieto normativo e considerate le garanzie di controllo dei sistemi di comunicazione, il punto di equilibrio tra sicurezza e diritti costituzionalmente tutelati resta affidato al giudizio di bilanciamento. Il diritto di coltivare l’affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto e può essere riconosciuto anche quando il familiare sia a sua volta in regime speciale (Sez. 1 n. 46809 del 2024).
Quanto al caso concreto, il Tribunale si è conformato a tali principi, rendendo motivazione completa e adeguata: il tema della pericolosità è stato approfondito con accertamenti istruttori e il parere della D.D.A. è stato considerato, pur potendo il giudice discostarsene trattandosi di fonte autorevole ma non vincolante. All’inammissibilità non conseguono condanne a carico del Ministero, in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte (Sez. U n. 3775 del 2018).
Nota della Redazione
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