Colloqui tra detenuti in 41-bis e parere non vincolante della DDA (Cass. pen. Sez. I n. 25428 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non è escluso, in via di principio, dallo stato di detenzione del familiare né dalla sua sottoposizione al medesimo regime. Il colloquio visivo o audiovisivo tra detenuti legati da rapporti genitoriali o familiari è astrattamente ammissibile, ma la magistratura di sorveglianza deve contemperarlo in concreto con le esigenze di sicurezza. A tal fine deve apprezzare, tra gli altri elementi, il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia, secondo la circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. Le esigenze di sicurezza possono prevalere sul diritto al colloquio solo se dal parere della D.D.A. emergano elementi concreti e rilevanti che ne sconsiglino l’effettuazione.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime differenziato proponeva reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza non aveva autorizzato un colloquio, mediante collegamento Skype, con il proprio genitore, anch’esso detenuto. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dapprima accolto il reclamo, ma la decisione era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, per la mancata acquisizione del parere della competente D.D.A..
In sede di rinvio il Tribunale respingeva il reclamo, valorizzando il parere contrario della D.D.A. di Catanzaro e le connesse esigenze di sicurezza, ritenute prevalenti rispetto al diritto al colloquio. Il ricorrente impugnava quindi l’ordinanza rescissoria per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 18 e 28 Ord. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che le censure relative alla necessità del parere della D.D.A. sono manifestamente infondate. Il giudice del rinvio era vincolato, in forza della sentenza rescindente, a richiedere le informazioni alla competente Direzione distrettuale antimafia.
Sul piano sostanziale, i giudici di legittimità ribadiscono che lo stato di detenzione del familiare e la sua sottoposizione al regime differenziato non impediscono in via generale l’esercizio del diritto ai rapporti familiari. Richiamano la giurisprudenza secondo cui la sottoposizione di un detenuto al regime speciale non esclude che lo stesso possa essere autorizzato a colloqui con altro detenuto in art. 41-bis Ord. pen. legato da rapporti genitoriali, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, idonee a coltivare la relazione parentale e a impedire comportamenti fra presenti pericolosi per la sicurezza.
La Corte precisa poi che, per l’ammissione ai colloqui, occorre tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del trattamento penitenziario, desumibili anche dal parere non vincolante della D.D.A.. La circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 prescrive che le richieste di colloquio siano generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante emergano elementi concreti e rilevanti che ne sconsiglino l’effettuazione. La disposizione intende offrire un punto di equilibrio tra il riconoscimento del diritto del detenuto al colloquio con i familiari, anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime, e le esigenze di sicurezza.
Ne deriva che le esigenze di sicurezza, per essere ritenute prevalenti, devono emergere dal parere della D.D.A. come collegate a elementi concreti e rilevanti. Nel caso esaminato, l’ordinanza impugnata non è censurabile, avendo il Tribunale ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza evidenziate dalla Procura distrettuale antimafia con motivazione adeguata ed esente da vizi logici.
La Corte enuncia così il criterio guida: il colloquio tra detenuti in regime differenziato legati da rapporti genitoriali o familiari è astrattamente ammissibile, ma la magistratura di sorveglianza, nel valutare gli elementi impeditivi, deve apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della D.D.A. competente. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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