Mandato d’arresto europeo: cessata esecutività della pena nello Stato membro vincola l’Italia (Cass. pen. Sez. I n. 4327 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando lo Stato di emissione adotta una decisione con cui la pena applicata cessa di essere esecutiva, l’autorità giudiziaria italiana competente deve porre fine all’esecuzione della pena in Italia, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 161 del 2010, non appena ne sia informata. Una volta riconosciuta in Italia la sentenza straniera di condanna e disposta l’esecuzione della pena nel territorio dello Stato, ogni questione successiva rientra nell’ambito della decisione quadro 2008/909/GAI e non più di quella sul mandato d’arresto europeo. L’autorità giudiziaria italiana non ha il potere di sindacare la decisione dell’autorità di emissione che dichiari la cessazione dell’esecutività della sentenza estera, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca tra Stati membri.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino rumeno in regime di detenzione domiciliare, chiedeva alla Corte d’Appello di Catania l’annullamento dell’ordine di esecuzione emesso a suo carico, previo riconoscimento di una sentenza del Tribunale di Campulung Murscel che aveva dichiarato la prescrizione dell’esecuzione della pena.

Il titolo esecutivo traeva origine da due sentenze di condanna rumene, per le quali lo Stato italiano aveva rifiutato la consegna del condannato e aveva disposto l’esecuzione del cumulo delle pene in Italia. Dopo che, con una prima pronuncia, era stata dichiarata la prescrizione di una delle due pene, la Corte d’Appello aveva rideterminato la pena residua in sei anni di reclusione. Anche il secondo titolo esecutivo era stato poi annullato dall’autorità rumena per intervenuta prescrizione. La Corte distrettuale rigettava la richiesta di riconoscimento, ritenendo che, prima della prescrizione, questa fosse stata interrotta dall’arresto in Italia del condannato.

La Motivazione della Corte

La Corte d’Appello aveva respinto il riconoscimento muovendo una valutazione interna sull’interruzione della prescrizione della pena. La Suprema Corte ribalta l’impostazione e dichiara il ricorso fondato, correggendo anzitutto il quadro normativo di riferimento.

Poiché lo Stato italiano ha negato l’esecuzione del mandato d’arresto europeo e ha inibito la procedura passiva di consegna, ai sensi dell’art. 18 legge n. 69 del 2005, nessuna questione è più proponibile sotto quel profilo. L’avvenuto riconoscimento della sentenza rumena e la decisione di eseguirla in Italia comportano che ogni questione successiva rientri nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 161 del 2010, che dà attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI.

Il Collegio ricava dall’art. 25 e dal considerando n. 12 della decisione quadro 2008/909/GAI, in combinato con l’art. 4, par. 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, la regola di riparto per cui la disciplina sull’esecuzione delle pene si applica, mutatis mutandis, alle ipotesi in cui lo Stato membro si impegni a eseguire la pena. Trova quindi applicazione l’art. 17 d.lgs. n. 161 del 2010, secondo cui, quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena cessa di essere esecutiva, l’autorità giudiziaria competente pone fine all’esecuzione in Italia non appena informata.

La Corte richiama il principio, già affermato in tema di mandato d’arresto europeo, secondo cui il presupposto dell’esecuzione è che si tratti di una sentenza esecutiva, non diversamente da quanto prevede l’ordinamento interno, che tiene distinte l’irrevocabilità ex art. 648 cod. proc. pen. e l’esecutività ex art. 650 cod. proc. pen., giacché le sentenze hanno forza esecutiva “salvo che sia diversamente disposto”. Non spetta all’autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti l’autorità straniera abbia affermato l’esecutività della condanna.

Ne deriva, a fortiori, che deve escludersi il potere dell’autorità italiana di sindacare la decisione con cui l’autorità di emissione dichiari la cessazione dell’esecutività della sentenza estera. Una diversa soluzione contrasterebbe con i principi delle decisioni quadro del 2002 e del 2008, tra cui la fiducia reciproca tra Stati membri, il rispetto del principio di ragionevolezza e la finalità di reinserimento sociale del condannato. L’ordinanza impugnata è quindi annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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