Nessuna colpa grave dell’avvocato dell’ente per mancata transazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 237 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa dell’avvocato dipendente di ente pubblico, la colpa grave non può essere desunta dal mancato raggiungimento di un accordo transattivo quando l’entità del danno sia oggetto di valutazioni tecnico-ingegneristiche non univoche, provenienti dai competenti uffici dell’ente e dai consulenti di parte. Il parametro di diligenza dell’avvocato pubblico si ricava dalla combinazione della disciplina del pubblico impiego con i doveri propri del professionista forense, ex art. 1176, comma 2, e art. 2236 cod. civ., con conseguente limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 1 della legge n. 20/1994. La scelta di resistere in giudizio, deliberata dagli organi di governo dell’ente, e la controversa titolarità della competenza a transigere escludono la macroscopica violazione degli obblighi di servizio.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria conveniva in giudizio il responsabile pro tempore dell’ufficio legale di una Provincia, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 2.000.000,00 in favore dell’ente. Gli si contestava la cattiva gestione del contenzioso insorto con i proprietari dell’immobile adibito a sede di un istituto scolastico alberghiero, concesso in locazione all’ente e non riconsegnato per il rifiuto dei proprietari, che lamentavano danni.

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, escludendo la gravità della colpa. La Procura regionale proponeva appello, sostenendo che il legale avrebbe dovuto sollecitare una soluzione transattiva alla luce delle prime pronunce della magistratura ordinaria e dell’accertamento tecnico preventivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal parametro di diligenza applicabile all’avvocato degli enti pubblici. La giurisprudenza di legittimità richiamata esclude che il professionista “medio” coincida con un professionista mediocre, richiedendo invece preparazione, zelo e solerzia (Cass. n. 13777/2018). Opera inoltre la regola dell’art. 2236 cod. civ., che limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in rapporto di complementarietà con l’art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass. n. 499/2001; Cass. n. 7618/1997).

Per l’avvocato pubblico il parametro si ricava dalla combinazione tra disciplina del pubblico impiego e doveri propri del professionista forense, inclusi i doveri di diligenza, competenza e informazione del codice deontologico. Ne deriva l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa, circoscritta al dolo o alla colpa grave ex art. 1 della legge n. 20/1994.

Sul piano fattuale, la Corte rileva che l’ufficio legale non rimase inerte: numerose furono le iniziative per la riconsegna dell’immobile, dalla convocazione del 2004 alle diffide del 2005 e del 2006, fino alla nota con cui fu comunicata la stima dei danni di euro 547.649,26 e all’istanza di nomina del sequestratario ex art. 1216 cod. civ. Il contenzioso aveva ad oggetto la determinazione dei danni, questione implicante valutazioni tecniche di competenza di altro ufficio dell’ente.

Assume rilievo decisivo la circostanza che la stessa consulenza tecnica d’ufficio aveva individuato, tra le fonti concorrenti dei danni, anche l’omissione di manutenzione straordinaria gravante sul locatore, profilo poi accolto dalla Corte d’appello con la riduzione dell’importo di euro 322.701,19. La Corte dubita inoltre che una proposta transattiva sarebbe stata accolta dai proprietari, i quali sostenevano la tesi della perpetuazione del rapporto locatizio fino alla naturale scadenza.

Il Collegio sottolinea infine che la competenza a transigere è controversa in giurisprudenza, oscillando tra giunta e dirigenza, e che l’ente resistette in giudizio anche dopo la cessazione dall’incarico del convenuto, in forza di specifiche deliberazioni degli organi di governo. Manca dunque la macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio richiesta per la colpa grave. L’appello è respinto, con conferma della sentenza gravata e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in euro 7.800,00 e distratte in favore del legale antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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