Contributo post-sisma non spettante: comodato precario esclude l’abitazione principale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 110 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, la qualificazione dell’unità immobiliare come abitazione principale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, richiede il concorso di due presupposti: la titolarità di un diritto reale di godimento in capo al richiedente e la dimora abituale nello stesso immobile. Chi presenti l’istanza sull’immobile detenuto in forza di un comodato precario, verbale e non registrato, difetta del titolo legittimante e rende mendaci le dichiarazioni autocertificate. Tale condotta integra gli estremi della responsabilità amministrativa per danno erariale, con conseguente obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo la beneficiaria di un contributo concesso dal Comune per la riparazione con miglioramento sismico di un’unità immobiliare danneggiata dal sisma del 2009, adibita dichiaratamente ad abitazione principale. L’importo erogato, pari a € 241.839,11, era stato liquidato in parte mediante finanziamento agevolato e in parte con contributo diretto, a seguito di istanza presentata nell’agosto 2010.
La segnalazione della Guardia di Finanza, trasmessa nel gennaio 2020, aveva fatto emergere che la convenuta non era titolare di alcun diritto reale sull’immobile al momento del sisma: la proprietà apparteneva al padre, che aveva egli stesso ottenuto il contributo per la porzione adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare, nel quale la figlia risultava ricompresa. Solo nel novembre 2015 la nuda proprietà è pervenuta alla convenuta per donazione, con riserva di usufrutto in favore del donante. Nel parallelo procedimento penale per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. il Tribunale ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, ravvisando il rapporto di servizio in senso funzionale nella indebita percezione di un contributo pubblico con specifico vincolo di destinazione, volto alla ricostituzione del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma.
Quanto alla tempestività dell’azione, la Corte ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data della richiesta di rinvio a giudizio, ritenendo l’invito a dedurre notificato entro i termini anche tenendo conto della sospensione di centosettantasei giorni disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020.
Le eccezioni preliminari di nullità dell’atto di citazione e di improcedibilità per violazione dell’art. 129, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. sono state respinte. La Corte ha chiarito che la nullità può essere pronunciata solo in caso di assoluta incertezza sull’oggetto della domanda e che l’obbligo del pubblico ministero penale di informare il Procuratore generale presso la Corte dei conti non impedisce a quest’ultimo di agire sulla base di una notizia di danno specifica e concreta, quale l’informativa della Guardia di Finanza.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 1, comma 1, OPCM n. 3779/2009 e l’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 39/2009, convertito con legge n. 77/2009, che riservano il contributo integrale alle unità adibite ad abitazione principale. Ha quindi escluso che il contributo potesse spettare a chi deteneva l’immobile in forza di un comodato precario, verbale e non registrato: i diritti personali di godimento attribuiscono la sola detenzione del bene, non il diritto immediato che connota i diritti reali.
La Corte ha qualificato la condotta come dolosa, sussistendo la coscienza e volontarietà delle dichiarazioni mendaci, e ha escluso qualsiasi concorso del tecnico incaricato, poiché la domanda e l’autocertificazione dei requisiti erano prive di contenuti tecnici. Ha inoltre respinto la tesi secondo cui sarebbe comunque spettato un contributo calmierato, osservando che tale fattispecie presuppone una diversa valutazione amministrativa non esperibile in quella sede. La Corte ha pertanto accolto la domanda, condannando la convenuta al pagamento di € 241.839,11, oltre rivalutazione e interessi legali, ed escludendo la riduzione dell’addebito ai sensi dell’art. 52, capoverso, r.d. n. 1214/1934.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.