Nessuna colpa grave del chirurgo per complicanza prevedibile ma non prevenibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 150 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità medica per danno erariale, la valutazione della colpa grave deve ancorarsi alle conoscenze scientifiche e alle buone pratiche mediche vigenti al momento del fatto, non a quelle sopravvenute. Ove non esistano linee guida o indicazioni vincolanti sulla scelta della tecnica operatoria, la decisione dell’operatore rientra nella discrezionalità tecnico-scientifica e non integra, di per sé, la colpa grave. La complicanza prevedibile ma non completamente prevenibile, gestita tempestivamente e senza esiti permanenti rilevanti, non è ascrivibile a titolo di colpa grave quando la condotta dell’equipe risulti conforme a diligenza, perizia e prudenza. La legge 8 marzo 2017 n. 24 non si applica ai fatti generatori dell’illecito anteriori alla sua entrata in vigore, a prescindere dalla successiva transazione o dal pagamento.

Il Fatto

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Direttore Generale dell’ARNAS Garibaldi di Catania. Due chirurghi, primo operatore e telecamerista, erano stati chiamati a rispondere innanzi alla Corte dei conti per il danno erariale conseguente al risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria a una paziente. La donna era stata sottoposta a colecistectomia per via laparoscopica e aveva riportato la perforazione di un’ansa ileale, poi riparata con un secondo intervento.

La sentenza penale di primo grado aveva dichiarato i sanitari colpevoli; in appello erano stati prosciolti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. L’azienda sanitaria aveva poi transatto stragiudizialmente con la danneggiata per 50.000 euro e corrisposto l’importo. La Procura regionale ha chiesto la condanna dei due medici al rimborso, in favore della struttura, di quanto corrisposto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la rinuncia agli atti formulata dal Pubblico Ministero in udienza, dopo l’esito della consulenza tecnica. Ai sensi dell’art. 110, comma 3, c.g.c., la rinuncia produce effetti solo con l’accettazione della controparte. Nel caso concreto i difensori dei convenuti non hanno accettato, chiedendo pronuncia nel merito e condanna alle spese: la rinuncia è quindi priva di effetti e il Collegio decide.

Passando alle eccezioni preliminari, la Corte respinge la tesi della decadenza ex art. 9 della legge n. 24/2017 per la mancata retroattività di quest’ultima. Il fatto generatore, cioè l’illecito civile, è anteriore all’entrata in vigore della legge e a nulla rilevano la transazione o il pagamento successivi. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato in materia.

Quanto alla prescrizione, il dies a quo coincide con la data di adozione del mandato di pagamento derivante dalla transazione. Da quel momento l’amministrazione ha subito un’oggettiva diminuzione patrimoniale. La messa in mora validamente operata dall’azienda sanitaria e la successiva notificazione dell’invito a dedurre hanno interrotto il decorso del termine.

Sul merito, la Corte aderisce integralmente alle conclusioni del Collegio Medico Legale. La perforazione dell’ansa intestinale da ago di Veress è complicanza rara ma conosciuta nella chirurgia laparoscopica, non prevedibilmente evitabile in presenza di aderenze o anomalie anatomiche. Il CML ha escluso comportamenti dell’equipe assimilabili a colpa grave: la condotta è stata conforme a diligenza, perizia e prudenza. La tecnica di Hasson, pur teoricamente più sicura, non era imposta da alcuna linea guida e presentava difficoltà in pazienti obesi, come nel caso di specie.

La Corte esclude quindi gli elementi tipici della responsabilità medica e rigetta le domande attoree. Le spese, escluse le ipotesi di compensazione, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione indicata come danneggiata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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