Controllo Corte dei conti non esteso agli affidamenti in house a società (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 346 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha ad oggetto esclusivamente gli atti deliberativi di costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, anche indirette. Non rientrano in tale ambito gli atti deliberativi che dispongono l’affidamento in house di servizi di interesse generale a favore di una società partecipata già esistente. Per tali fattispecie non ricorrono i presupposti per una pronuncia della Sezione sulla conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5 e 7 del TUSP, con conseguente declaratoria di non luogo a deliberare.
Il Fatto
Un comune di ridotte dimensioni demografiche ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, con nota pervenuta a mezzo pec il 1° ottobre 2025, la deliberazione del proprio Consiglio comunale adottata il 22 dicembre 2023. L’atto ha ad oggetto l’affidamento in house alla società partecipata del servizio calore degli immobili comunali per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028. La trasmissione è avvenuta oltre i termini di legge; l’ente ha rappresentato un disguido organizzativo interno.
L’affidamento segue una precedente concessione del medesimo servizio alla stessa società, risalente al 2013 e scaduta il 31 ottobre 2023, dopo una proroga tecnica. La decisione è stata preceduta da una relazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 201/2022, che ha evidenziato economie di processo e un giudizio positivo sull’esecuzione del contratto precedente. Sono stati trasmessi anche la relazione illustrativa, lo schema di contratto e il parere dell’Organo di revisione. Il comune ha chiesto il parere previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo assegnata all’art. 5, comma 3, del TUSP. La norma, nel testo risultante dalla modifica del 2022, impone alle amministrazioni di trasmettere alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. Il comma 1 richiede una motivazione analitica che dia conto delle ragioni della scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.
Il Collegio individua il perimetro dell’istituto nella lettera della disposizione. L’atto trasmesso non ha per oggetto la costituzione ex novo di una società né l’acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta in una società già esistente, ma unicamente l’affidamento in house di servizi di interesse generale a una società partecipata preesistente. La Corte sottolinea che il comma 3 richiama espressamente soltanto l’atto deliberativo di costituzione e quello di acquisizione della partecipazione.
Da questa lettura deriva l’esclusione di altre fattispecie, tra cui proprio gli atti che dispongono l’affidamento in house. La Sezione non può quindi esprimersi sulla conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5 e 7 del TUSP, perché difettano i presupposti del controllo richiesto. La conclusione è sostenuta dal richiamo alla giurisprudenza contabile in materia, con particolare riferimento alle pronunce delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 e ai precedenti della medesima Sezione regionale.
Il Collegio perviene così alla declaratoria di non luogo a deliberare sulla deliberazione consiliare trasmessa. La decisione non riguarda la legittimità o la convenienza dell’affidamento, che resta estraneo alla funzione di controllo esercitata. La Corte dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco perché ne informi l’assemblea e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente richiedente entro cinque giorni dalla ricezione, in osservanza dell’art. 5, comma 4, del TUSP.
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Nota della Redazione
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