Azione erariale, costituzione di parte civile interrompe la prescrizione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 116 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di parte civile dell’amministrazione pubblica danneggiata nel giudizio penale è atto idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale dell’azione risarcitoria spettante alla Procura contabile per i danni arrecati alla finanza pubblica con la condotta contestata in sede penale. L’effetto interruttivo opera anche quando sia intervenuta la prescrizione del reato e impedisce il decorso di un nuovo termine fino alla conclusione del giudizio penale. La responsabilità amministrativa e quella penale operano su piani e ambiti diversi, avendo la prima natura risarcitoria e la seconda sanzionatoria, sicché non si configura violazione del principio del ne bis in idem; le due azioni trovano unico limite nell’integrale ristoro di tutti i danni patiti dalla Pubblica Amministrazione. La condanna penale irrevocabile per peculato ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione.

Il Fatto

La Procura contabile regionale ha chiesto la condanna, per dolo, di un consigliere regionale, già capogruppo di un gruppo consiliare, al pagamento in favore della Regione di complessivi euro 270.996,71, di cui euro 170.996,71 per danno patrimoniale ed euro 100.000,00 per danno all’immagine. Secondo l’attore pubblico, il convenuto si sarebbe illecitamente appropriato, negli anni dal 2007 al 2011, di una parte dei contributi erogati dalla Regione al gruppo consiliare in applicazione della l.r. n. 20/1991. La ricostruzione trovava riscontro nelle sentenze penali di condanna per peculato, divenute irrevocabili quanto alla responsabilità.

La Sezione giurisdizionale per il Molise, con sentenza n. 10/2024, ha condannato il convenuto al pagamento di euro 190.996,71, respingendo l’eccezione di prescrizione in virtù dell’effetto interruttivo della costituzione di parte civile nel giudizio penale e rideterminando equitativamente il danno all’immagine in euro 20.000,00. L’appellante ha proposto gravame, reiterando l’eccezione di prescrizione e contestando quantificazione e motivazione dei danni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo sollevata dal Procuratore generale per violazione dell’art. 190, comma 2, c.g.c. Il requisito della specificità dei motivi di appello non va inteso in senso formalistico: occorre che dall’atto siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono la decisione impugnata, senza che l’appellante debba riportarne analiticamente i passaggi. Nel caso di specie l’incompletezza del motivo non impediva di comprenderne l’oggetto.

Nel merito, l’eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata. Per univoca e consolidata giurisprudenza contabile, la costituzione di parte civile di un’amministrazione pubblica che manifesti la volontà di ottenere il risarcimento di tutti i danni arrecati dalla condotta dell’imputato è atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale dell’azione erariale. L’effetto opera anche in caso di prescrizione del reato e impedisce il decorso di un nuovo termine fino alla conclusione del giudizio penale. Nella specie la Regione risultava costituita parte civile già dall’udienza del 12 ottobre 2016 e fino alla definizione del processo, concluso con la sentenza di cassazione depositata il 19 settembre 2022: la notifica dell’invito a dedurre, avvenuta il 23 marzo 2023, è dunque tempestiva.

La Corte ha poi escluso la violazione del ne bis in idem. Responsabilità amministrativa e penale operano su piani diversi, la prima risarcitoria e la seconda sanzionatoria, come riconosciuto dalla CEDU nella sentenza del 13 maggio 2014 sul caso Rigolio c. Italia. Diversi sono oggetto e funzione dell’azione civile esercitata in sede penale dalla P.A. e dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti. Le due azioni trovano unico limite nell’integrale ristoro di tutti i danni, ipotesi assente nella specie.

Infondato è stato giudicato anche il motivo sulla quantificazione del danno patrimoniale: l’appellante non ha indicato quali voci di spesa fossero riconducibili al regolare funzionamento del gruppo consiliare, e l’importo di euro 170.996,71 corrisponde esattamente a quanto risultante dal giudizio penale. La condanna irrevocabile per peculato, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato quanto al fatto e alla sua illiceità.

Quanto al danno all’immagine, la Corte ha confermato la condanna di euro 20.000,00. Il peculato rientra tra i delitti contro la Pubblica amministrazione per i quali l’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 prevede e limita l’azione erariale. Il clamor fori non incide sulla sussistenza ma solo sulla quantificazione del danno. La motivazione del primo giudice risulta espressa e adeguata, e l’importo non può essere ulteriormente ridotto. Va infine respinta, perché priva di specifica motivazione, la richiesta di potere riduttivo, non applicabile in presenza di condotte illecite dolose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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